Uno sparuto gruppetto di prepotenti. Che, ahinoi, nel suo ambiente continua a godere d’un certo seguito. Per un certo timore reverenziale (!!!). Prepotenti che si stanno rendendo protagonisti d’un gravissimo abuso in nostro danno. In particolare in danno di quanti, tra noi, sono in attesa d’un atto di giustizia, civile o penale che sia, da parte dei giudici dell’ex Tribunale di Rossano soppresso dal Governo per effetto d’un decreto che dallo scorso 13 settembre è Legge dello Stato.

 

La ribadita astensione dalle udienze (addirittura c’è chi continua a propugnarla per un anno intero!) da parte di un’abusiva assemblea degli avvocati, quella dell’ex foro rossanese, è finalizzata ad un’improbabile, anzi realisticamente impossibile, “re-istituzione” d’un tribunale soppresso. E per tale impossibile “via” è finalizzata a salvare il fondoschiena (già rotto) alla cricca della “giustizia alla rossanese”. 

A nostro discapito.

Essa è infatti un’astensione fuorilegge, coperta sotto il profilo formale (!!!) da parte d’un organo inesistente: l’ex (appunto!) Consiglio dell’Ordine Forense di Rossano.

Un atto d’inaudita ed egoistica prepotenza, dunque, perpetrato da chi, al contrario, dovrebbe tutelare le ragioni del diritto erga omnes e non del “diritto” dei c…. propri.

Il Decreto Legislativo n. 156 del 7 settembre 2012, che ha ridisegnato la geografia giudiziaria sopprimendo 31 tribunali italiani considerati “minori” e non efficienti secondo alcuni parametri fissati dal Ministero della Giustizia, ha di fatto anche determinato, automaticamente, la cancellazione dei relativi ordini degli avvocati istituiti presso tali ex fori.

I consigli degli ordini forensi che fanno riferimento ai tribunali soppressi, dunque, non esistono più. 

La Relazione tecnica redatta dal Ministero della Giustizia a corredo del provvedimento legislativo, già in vigore dallo scorso 13 settembre, non lascia infatti spazio a dubbi: “A seguito della definizione della nuova geografia giudiziaria”, vi si legge, “non occorre alcun intervento normativo volto a disporre espressamente la soppressione degli Albi e dei Consigli dell’ordine degli avvocati costituiti presso i tribunali soppressi, atteso che tale effetto si produce, ex lege, in forza delle disposizioni contenute negli articoli 16 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, e 19 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che prevedono, rispettivamente, la costituzione di un Albo di avvocati e di un Consiglio dell’ordine degli avvocati per ogni circondario di tribunale”.

 

Di admin

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