Si riapre di nuovo il sipario sul maxiprocesso anti-‘ndrangheta “Timpone rosso” chiuso con sentenza definitiva della Corte di Cassazione, i cui supremi giudici nel novembre del 2015 avevano condannato i responsabili d’una decina d’omicidi avvenuti a cavallo tra la fine degli anni Novanta ed i primi anni Duemila nell’intera Piana di Sibari insanguinata da una cruenta guerra ‘ndranghetista.

Domani, infatti, dinanzi alla Prima sezione penale della stessa suprema Corte di Cassazione, sarà discusso un ricorso straordinario per errore di fatto in difesa di Maurizio Barilari (foto), 47 anni, già ritenuto capo ‘ndrina di Corigliano Calabro, condannato a 27 anni e mezzo di reclusione per concorso nell’omicidio di Giorgio Cimino, ucciso a colpi di pistola in un bar di Corigliano Calabro il 24 maggio del 2001, e nel duplice omicidio di Giuseppe Vincenzo Fabbricatore e Vincenzo Campana, trucidati in un plateale agguato consumato a colpi di kalashnikov, il 25 marzo del 2002, lungo il tratto coriglianese della Statale 106 jonica.

Il ricorso straordinario – dichiarato ammissibile – era stato presentato dagli avvocati Salvatore Sisca ed Andrea Salcina, difensori di Maurizio Barilari: «Secondo la nostra tesi difensiva – spiegano i due noti penalisti coriglianesi – i giudici della Quinta sezione penale della suprema Corte di Cassazione sono incorsi in alcuni errori di percezione che hanno inciso direttamente sul processo formativo della loro volontà, determinandola in una direzione diversa, ed hanno fondato la decisione su dei fatti la cui verità è esclusa da alcune prove che se fossero state esaminate avrebbero condotto ad altro risultato. La Cassazione, con la sentenza impugnata, è incorsa in errore nella lettura degli atti interni al giudizio ed il processo formativo della volontà, viziata dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, ha condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
 Ci siamo affidati a nove motivi di ricorso che cercheremo d’illustrare ai supremi giudici. Il rimedio del ricorso straordinario è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2001 ed il legislatore s’è adeguato alle sollecitazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza numero 395 del 2000 ed anche al principio enunciato dall’articolo 4, paragrafo 2, protocollo numero 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Aggiungiamo che, nonostante la condanna dei giudici di merito già confermata una prima volta in Cassazione, siamo convinti dell’innocenza del nostro assistito e speriamo in un esito favorevole del giudizio».

 

 

Di admin

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