È stata depositata negli scorsi giorni dai giudici del Tribunale di Castrovillari la motivazione della sentenza di assoluzione pronunciata all’udienza del 19 luglio scorso. Il Tribunale, com’è naturale, ha passato in rassegna tutti i fatti contestati, fornendo una motivazione che restituisce piena dignità ai miei assistiti ed a tutti gli altri imputati, scrivendo come “sia doveroso addivenire ad una pronuncia sul merito dell’accusa, essendo emersa l’assenza di prove di colpevolezza ed anzi la prova positiva dell’innocenza degli imputati”, i quali sono stati assolti con la formula “il fatto non sussiste”. La più ampia e piena pronuncia di innocenza prevista dal nostro codice.

Il Tribunale ha scritto che quelle ordinanze, emesse in occasione delle alluvioni del 2009, e la procedura di appalto per la realizzazione della “rotonda” hanno rispettato la legge e la trasparenza amministrativa e che non vi è stato nessun accordo mafioso ad aver condizionato l’elezione del Sindaco nel 2009. Quanto alle ordinanze per gli eventi alluvionali, la sentenza spiega puntualmente come, in situazioni di urgenza e di pericolo per l’incolumità pubblica, tra gli strumenti attivabili non ricorra solo quello della legge del 1999 in materia di lavori pubblici, ma anche quello delle ordinanze contingibili ed urgenti previste dal Testo Unico degli Enti Locali. E lo ha spiegato richiamando le deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. Né potevano esistere dubbi sulle reali condizioni di elevata criticità in cui versasse il territorio comunale nel 2009. Tant’è che il Consiglio comunale all’unanimità aveva deliberato lo stato di calamità naturale il 27.9.2009, accolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La situazione di grave emergenza, evidenzia la sentenza, era nota e costantemente monitorata anche dalla Prefettura, dagli organi provinciali e regionali e dalla protezione civile. È questo un cruciale passaggio della sentenza. Agli imputati coinvolti in questa vicenda veniva contestato di aver violato la legge perché, a fronte di quelle devastanti alluvioni, non si erano sottratti alle loro responsabilità di amministratori verso la comunità. In tale situazione lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente costituiva “lo strumento più adeguato per fronteggiare l’emergenza” ha sentenziato il Tribunale, che, peraltro, ha evidenziato come “il ricorso allo strumento in esame non era una novità per l’amministrazione comunale di Corigliano Calabro”, dal momento che era stato usato già nel 2001 e nel 2004 senza che mai nessun organo amministrativo o giurisdizionale abbia mosso alcuna censura. Quanto ai lavori della “rotonda” dello Scalo di Corigliano, la sentenza ha puntualmente spiegato come da parte dell’amministrazione comunale è emerso un atteggiamento di “interesse alla trasparenza amministrativa” e di “distacco rispetto ai soggetti che dovessero risultare aggiudicatari delle diverse procedure di gara”.

 

Il Tribunale di Castrovillari

 

Discorso a parte merita la contestazione dell’accusa di concorso esterno mossa all’ex Sindaco Pasqualina Straface. La sentenza è stata lapidaria con riferimento ai reati contestati, valutando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia testualmente come “inconferenti”. Basti solo pensare che parlavano di partecipazioni a riunioni in periodi nei quali si trovavano ristretti in carcere. Addirittura, con riferimento alla promessa di dirottare verso la consorteria mafiosa i contributi per le ristrutturazioni nel centro storico, la sentenza ha ampiamente spiegato come “il bando relativo ai contributi per la riqualificazione dei centri storici fu emanato nel corso dell’amministrazione guidata dal commissario prefettizio dott.ssa Galeone con deliberazione del maggio 2008” e poi addirittura annullato dall’amministrazione Straface. Dopo aver passato in rassegna tutte le intercettazioni telefoniche, i giudici hanno chiarito che quella del 2009 è stata “una vicenda elettorale del tutto normale”. È una sentenza che nelle sue 78 pagine ha puntualmente analizzato tutte le numerose contestazioni giudicandole come addebiti infondati. Ed ha concluso con l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Giunta a dieci anni dai fatti (risalenti al 2009), a seguito di un dibattimento iniziato nel 2016 e concluso a luglio 2019. È stata un’indagine che ha tratto origine dalla maxi inchiesta Santa Tecla, ma che con essa, in fondo, aveva poco o nulla a che fare e che avrebbe meritato, ragionevolmente, un’archiviazione già nella fase delle indagini preliminari, evitando un processo che già di per sé è una pena.

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