Il giudice di pace di Rossano, Rosaria Cozzolino, ha condannato un istituto di credito cittadino, il Banco di Napoli, dichiarandone la responsabilità per alcuni prelievi di denaro contante non autorizzati dalla titolare d’alcuni conti correnti accesi presso la stessa banca attraverso l’utilizzo delle relative carte bancomat. La causa contro l’istituto bancario era stata promossa dalla signora Luisa Falcone di Corigliano-Rossano, commerciante 50enne alla quale adesso spetterebbe la restituzione dell’importo di 1450 euro, oltre agl’interessi legali dalla domanda al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali da parte della banca soccombente nel giudizio.

La vicenda finita in un’aula di giustizia riguarda una serie di prelievi che la donna, assistita dall’avvocato Luigi Calabria, ha dichiarato come non autorizzati in seguito al furto delle sue carte bancomat. L’importo di 1450 euro era stato infatti prelevato da ignoti il 26 agosto del 2015, attraverso l’utilizzo di due carte bancomat che le erano state furtivamente sottratte dalla borsa da persone che erano entrate nel suo negozio e l’avevano appositamente distratta. La commerciante aveva richiesto al giudice pure il riconoscimento d’un risarcimento del danno subito, quantificato in 3 mila euro, «per la condotta immotivatamente tenuta dalla banca». Il Banco di Napoli aveva contestato l’intera domanda della promotrice la causa, ritenendo i prelievi «frutto dell’incauto comportamento, integrante gli estremi di colpa grave per avere custodito congiuntamente, all’interno dei portafogli sottratti dalla borsa, sia le carte bancomat che i relativi codici Pin in violazione degli obblighi di custodia del codice segreto, circostanza desumibile dai prelievi fraudolenti effettuati senza difficoltà a ridosso dell’orario in cui la titolare ha riferito essersi verificato il furto».

 

 

Il giudice, nella sentenza a favore della signora Falcone, ha evidenziato come la vicenda sia regolata dalla norma sulla «Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento» che dispone «negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più obblighi di cui all’art. 7, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare per un importo non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita». È quindi emerso che «il rischio connesso all’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento e sul conseguente obbligo di rimborso delle somme prelevate senza autorizzazione del titolare dello strumento, detratta l’eventuale franchigia di 50 euro, ricade sull’istituto bancario emittente, salvo che il proprietario utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave». Pure sulla conservazione del “Pin”, la norma sostiene che l’eventuale prova della negligenza dell’utilizzatore «deve essere particolarmente rigorosa» e quindi «si deve concludere che il cliente si sia comportato correttamente e che sul Pin sia stato carpito dal sistema da parte di colui che ha sottratto la tessera». Il Banco di Napoli pagherà oppure proporrà appello contro la sentenza?             

 

 

 

 

 

 

 

Di admin

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