di Fabio Buonofiglio
L’imputabilità è la capacità d’intendere e volere d’un soggetto, ovvero la capacità di porre in essere un comportamento consapevole e volontario. La capacità d’intendere, è la capacità di rendersi conto del valore degli atti compiuti e della loro contrarietà alla legge e ai diritti altrui. La capacità di volere consiste nella capacità della persona d’agire in modo autonomo.
In caso di minore infra quattordicenne è sempre esclusa l’imputabilità per il solo fatto della sua giovane età. Si presume, pertanto, l’incapacità d’intendere e volere, e il minore non potrà essere sottoposto a procedimento penale. Al di sotto dei 14 anni, infatti, l’ordinamento italiano ritiene che il soggetto non sia in grado di comprendere il valore delle proprie azioni nonché il significato della pena comminata (articolo 97 del codice penale).
In caso di minore che abbia compiuto i 14, ma non ancora i 18 anni, non vige alcuna presunzione d’incapacità. Il minore è quindi imputabile se capace d’intendere e volere (articolo 98 del codice penale). Sarà il giudice a dover valutare caso per caso l’eventuale incapacità d’intendere e volere dell’individuo.
La sede municipale di Palazzo Garopoli
Il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi (nella foto in alto), sostituendosi alla legge dello Stato, nel corso dell’emergenza pandemica e sanitaria in atto emette ordinanze pure nei confronti di minori d’anni quattordici, e addirittura firma ordinanze dirette e notificate a minori che hanno soltanto due anni d’età. È il caso d’una ordinanza di quarantena sanitaria obbligatoria intestata a una bimba residente nella terza città più grande della Calabria, ma la prima più ridicola:
«[…] L’inosservanza della presente ordinanza integra la sanzione prevista dall’articolo 650 del codice penale (Inosservanza di un provvedimento di un’autorità) con pena prevista dell’arresto fino a tre (3) mesi e all’ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare una ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) con pena prevista della reclusione da sei (6) mesi fino a tre (3) anni […]».
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