di Fabio Buonofiglio

Com’è oramai noto a tutti, ieri pomeriggio il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha bocciato per la terza volta un’ordinanza “scolastica”, o meglio “non scolastica” o “per nulla scolastica” del sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.

 

LA TERZA DECISIONE DEL TAR CONTRO IL SINDACO STASI

Il presidente del Tar Giancarlo Pennetti scrive che «la “ratio” della disposizione di legge (la legge dello Stato, ndr) è quella di sottrarre il più possibile l’attività didattica in presenza, anche nelle zone “rosse”, alle ordinanze contingibili ed urgenti dei sindaci».

 

Rileva che Stasi ha adottato un’ordinanza «in assenza di emergenze in atto o di analoghi rischi, estremamente elevati, inerenti la popolazione scolastica».

 

Sottolinea che a Corigliano-Rossano si è in assenza di «una precisa contestualizzazione della dinamica di crescita dei contagi in relazione alle scuole» e che non c’è «un riscontro dell’effettiva, attuale presenza nelle scuole di focolai o quanto meno di univoci elementi rivelatori di un rischio estremamente elevato del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica». 

 

Il sindaco Flavio Stasi

 

STAMANE IN MOLTE SCUOLE BANCHI VUOTI

Da stamane, quindi, gli scolari delle elementari e della prima media sono obbligati (si chiama, infatti, scuola dell’obbligo) a tornare tra i banchi, anche se stamane in molte scuole i banchi erano vuoti.

 

NON MANDARE I FIGLI A SCUOLA È REATO

L’assolvimento dell’obbligo scolastico non ricade però nella sfera giuridica dei minori, bensì sui loro genitori. E il mancato assolvimento dell’obbligo per i genitori è roba penale. È infatti un reato, anche se contravvenzionale e di competenza del giudice penale di pace.

 

L’articolo 731 del Codice penale stabilisce che “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare, è punito con l’ammenda fino a euro 30”.

E benché l’ammenda sia ridicola, se condannati fino al terzo grado di giudizio, la fedina penale rimane “sporca”. La norma penale è infatti diretta a garantire la formazione scolastica dei minori.

 

NON È COME LE CONTRAVVENZIONI PER “ASSEMBRAMENTI” E “COPRIFUOCO”

Badate bene: c’è una differenza abissale tra questo problema e le contravvenzioni amministrative di questo periodo, seppur salate, per i cosiddetti “assembramenti” e la violazione del cosiddetto “coprifuoco” (parolacce fuori dal nostro dizionario).

 

LE SEGNALAZIONI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

Abbiamo indagato un po’ sulla situazione a Corigliano-Rossano a partire dallo scoppio della pandemia in atto. E abbiamo scoperto che alcuni dirigenti scolastici avrebbero già trasmesso un po’ di formali segnalazioni circa il mancato assolvimento dell’obbligo scolastico ai Servizi sociali del Comune, persino circa la didattica a distanza dopo avere fornito i tablet agli scolari che non li possedevano.

 

 

Segnalazioni successive alle lettere raccomandate d’invito ad assolvere fatte recapitare agli stessi genitori interessati. Ove fosse davvero così, i responsabili dei Servizi sociali dovrebbero attivarsi al più presto per ripristinare lo stato di diritto. E, nel caso tale stato d’illegalità permanesse, appena dopo dovrebbero sporgere denuncia all’autorità giudiziaria.

 

La sede della Procura a Castrovillari

 

Noi crediamo che la Procura di Castrovillari, attraverso gli organi di polizia giudiziaria, dovrebbe andare a ficcare un po’ il naso negli uffici comunali.

Quelli d’un Comune che negli ultimi mesi per ben tre volte s’è visto respingere dall’organo giudiziario amministrativo le immotivate ordinanze del sindaco Stasi in materia di diritto alla scuola dell’obbligo.

Diritto sancito, garantito e protetto dalla Costituzione della Repubblica italiana, al pari del diritto alla salute.

direttore@altrepagine.it                     

 

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