Lo scorso 21 febbraio, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ne ha disposto l’imputazione coatta per il reato di bancarotta semplice documentale.

Reato che avrebbe commesso nella sua qualità di liquidatore della “Edil Fratema Srl” di Corigliano-Rossano – impresa attiva dall’anno 2001 all’anno 2016 nel settore delle costruzioni edilizie e delle ristrutturazioni, delle manutenzioni, degli acquisti e delle vendite di beni immobili – dichiarata fallita il 2 ottobre del 2019 dallo stesso Tribunale di Castrovillari.

Amministratore prima, e in seguito liquidatore, il neo eletto senatore rossanese di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani, 55 anni, architetto, il quale da amministratore deteneva il 34% delle quote proprietarie (le restanti due quote parti, ognuna del 33%, erano di proprietà dei suoi familiari Adriana Rapani ed Espedito Rapani).

Rapani durante la votazione per eleggere il presidente del Senato

Da imprenditore a liquidatore di se stesso, senza mai presentare i bilanci

Nel 2016 la “Edil Fratema Srl” entrò in stato di liquidazione per una montagna di debiti accumulati: debiti da prestazioni lavorative a maestranze e manovalanze, coi salari degli stessi operai mai corrisposti, e debiti per forniture di beni e servizi con fatture mai onorate.

Non solo. L’impresa del neo senatore, infatti, dall’anno 2013 non aveva mai più presentato i propri bilanci, com’è obbligatorio per una “Srl”. Ben 7 anni d’inspiegabile “vuoto” contabile, compresi gli anni durante i quali era in liquidazione prima che il Tribunale la dichiarasse fallita con sentenza.

E oggi, in pratica, il senatore Rapani, dai giudici è accusato proprio dell’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie nel corso della procedura di liquidazione della società poi dichiarata fallita.

Il ricorso in Cassazione per evitare il processo: «Inammissibile»

Avverso la decisione del giudice, e quindi della sua ordinanza che ne dispone coattivamente il processo per bancarotta, il senatore Rapani aveva proposto ricorso per Cassazione, eccependo l’«abnormità del provvedimento» attraverso alcune motivazioni addotte e formalizzate dai suoi avvocati difensori.

Con sentenza dello scorso 27 settembre depositata lo scorso 26 ottobre, però, i giudici della Quinta sezione penale della suprema Corte di Cassazione (Presidente Gerardo Sabeone, relatore Luca Pistorelli) hanno altrettanto motivatamente dichiarato «inammissibile» il ricorso di Rapani, condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

«È dunque escluso» – scrivono tra l’altro gli “ermellini” nella loro sentenza – «che il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Castrovillari sia abnorme in quanto adottato nel legittimo esercizio del potere attribuito al giudice delle indagini preliminari».

Rapani, quindi, ci ha provato, ma non è riuscito ad evitare il processo. In caso di condanna, rischia fino a due anni di reclusione. direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com