Lo scorso 7 febbraio è stata emessa la prima sentenza sui (numerosi) ricorsi pendenti dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado  

COSENZA – Un’importante prima sentenza – emessa dalla Prima sezione della Corte di giustizia tributaria di Cosenza – potrebbe avere un effetto a cascata su svariati ricorsi legali da parte dei cittadini di Corigliano-Rossano residenti nella popolosa frazione marina di Schiavonea, contro la società di riscossione Area Srl di Mondovì in provincia di Cuneo e l’oramai ex Consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Jonio cosentino di Trebisacce.

Lo scorso 7 febbraio, impugnando le cartelle esattoriali con le formali richieste di pagamento circa le annualità 2018, 2019 e 2020 relative a una casa di proprietà a Schiavonea, un cittadino – patrocinato dall’avvocato Pasquale Magno – nel proprio ricorso ha lamentato il «difetto di presupposti», il «difetto di motivazione» e il «difetto di beneficio».

Nella causa s’era costituita – controdeducendo – la società di riscossione piemontese incaricata dall’ex Consorzio di bonifica.

E il ricorso del cittadino è stato accolto, dal giudice monocratico di primo grado Donatella Donato, con la seguente motivazione:

«La Corte Costituzionale – con la recente sentenza n. 188 del 25 settembre 2018 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».

È stato, dunque, esaustivamente ribadito il principio (consolidato dalla giurisprudenza di legittimità) che il requisito dell’inerenza del beneficio al fondo, quale presupposto legittimante il potere impositivo del Consorzio, non viene meno anche nelle ipotesi delle c.d. spese per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente.

Ne consegue che, a fronte della contestazione operata dal contribuente sulla sussistenza del beneficio ed in difetto di prova dell’adozione del piano di classifica da parte della competente autorità regionale e quindi, del perimetro di contribuenza sul quale insistono i terreni oggetto del tributo. grava sul Consorzio la prova rigorosa dei presupposti del corretto esercizio potere impositivo. Sicché, alla luce dei principi che governano la distribuzione dell’onere probatorio ed in assenza di controprova prova in ordine alla sussistenza di un beneficio specifico e diretto conseguito dal terreno del contribuente, la pretesa impositiva si rivela illegittima.

Il proposto ricorso è fondato e meritevole di accoglimento anche per l’ulteriore profilo di merito relativo al difetto di motivazione dell’atto impugnato. Ed invero, l’invito al pagamento de quo (pur indicando la natura della pretesa tributaria) si limita, per un verso, ad un generico richiamo ad altro atto presupposto (che non rientra nel novero degli atti elencati nell’art.19 del D.Lvo 546/91 e non è perciò in grado di comportare, ove non contestato, la cristallizzazione del credito in esso indicato peraltro inviato per posta ordinaria) che non è stato notificato regolarmente e, per altro verso, indica genericamente i dati catastali identificativi dell’unità immobiliare oggetto del richiesto contributo consortile di bonifica, con conseguente violazione degli artt. 7 legge 212/2000 e 3 legge 241/90.

È di tutta evidenza, pertanto, che, nella fattispecie in esame, il contribuente non è stato posto nella condizione di esercitare il proprio diritto di verifica e difesa, in assenza dei criteri di chiarezza e correttezza che devono sempre caratterizzare l’operato della P.A..

Sotto tale profilo, l’ingiunzione di pagamento impugnata deve essere dichiarata nulla per carenza di motivazione.

Nel caso di specie, invito al pagamento impugnato non è stata allegata alcuna documentazione, mentre era necessario, per procedere alla riscossione allegare i documenti relativi sia al piano di classifica, sia alla realizzazione di una o più opere che abbiano determinato il verificarsi di un vantaggio fondiario a favore dell’immobile gravato dal contributo, oltre all’indicazione dei parametri adottati per il calcolo del contributo, nonché un piano di riparto annuale dei lavori con la specifica indicazione dei benefici goduti da ogni immobile e delle modalità di ripartizione delle spese tra i singoli immobili». redazione@altrepagine.it

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com