Tra Cassano Jonio e Corigliano-Rossano sono una decina i pericolosi capi criminali sottoposti al “carcere duro”

ROMA – Detenuto dal 2008 dopo la sua cattura da latitante, e condannato in via definitiva a 24 anni di carcere, dal penitenziario di Opera a Milano dov’è recluso in regime di 41-bis ci ha “riprovato” Vincenzo Forastefano, 51 anni (foto), superboss dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta di Cassano Jonio e della Sibaritide, ma pure questa volta gli è andata male.
Forastefano fa parte di quella “schiera” di ‘ndranghetisti detenuti al 41-bis tra Cassano Jonio e Corigliano-Rossano – una decina in tutto –, quelli che magistrati antimafia e sentenze definitive ed irrevocabili hanno qualificato come “capi” e come “pericolosi”.
Sette anni addietro aveva reclamato il proprio «diritto all’informazione»
Nel novembre del 2017, attraverso i suoi legali, Forastefano aveva adito i giudici della suprema Corte di Cassazione per il proprio «diritto all’informazione»:
già, perché lui, non acquistando i giornali (che per i detenuti al 41-bis vengono comunque “censurati” in relazione a una serie di articoli) e non avendo la radio in cella per sua scelta, reclamava il diritto ad avere un televisore:
proprio ciò che non prevede il “carcere duro” previsto dall’articolo 41-bis della Legge sull’Ordinamento penitenziario italiano.
Gli “ermellini” del cosiddetto Palazzaccio di Piazza Cavour a Roma gli avevano motivatamente ribadito lo stesso “concetto” rispetto al diniego che gli aveva già espresso il magistrato di sorveglianza di Milano.

Per detenuti come lui, esclusi dalle attività in comune, il regolamento «non include la dotazione dell’apparecchio televisivo, garantendo e assicurando al detenuto il diritto all’informazione, i colloqui visivi e telefonici con difensori e familiari, il vitto ordinario, il quotidiano monitoraggio sanitario».
Detto altrimenti:
«Non bisogna confondere il diritto soggettivo con le modalità di esercizio di esso».
Forastefano ha i mezzi per sapere cosa succede nel mondo:
«Le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giurisdizionale».
Niente tv per i boss al 41-bis, insomma.

“Permesso premio”? Solo in caso di revoca del 41-bis
A distanza di 7 anni, nel 2024 Forastefano è tornato “alla carica”, incassando un altro «No» dal magistrato di sorveglianza di Milano, questa volta in relazione alla sua richiesta d’un “permesso premio”. Richiesta dichiarata «inammissibile, mancando i presupposti di legge».
Non s’è dato per vinto però il boss cassanese, e nuovamente i suoi legali hanno rimesso la sua “questione” al vaglio della Cassazione. Facendo rilevare, nei motivi del ricorso, anche presunte illegittimità costituzionali, che i massimi giudici dell’Ordinamento giudiziario hanno motivatamente definito «manifestamente infondate», ribadendo a Forastefano, con la sentenza del 5 febbraio scorso, il «No» alla richiesta di “permesso premio”:
«Attenendo le disposizioni in materia di permesso premio alle semplici modalità di esecuzione della pena, esse non hanno natura di norme penali sostanziali:
e, quindi, correttamente è stata ritenuta l’inammissibilità della richiesta di permesso;
la tutela delle ragioni del detenuto sottoposto a regime differenziato, in caso di mutamento della sua pericolosità, deve trovare la propria sede naturale in occasione di revoca della sottoposizione al detto regime».
Ricorso rigettato, dunque, e Forastefano condannato al pagamento delle spese processuali. direttore@altrepagine.it