ROMA – Nel giugno del 2015, la dirigente scolastica coriglianese Giuseppina Silvana Sapia (foto) fu destinataria d’un severo provvedimento disciplinare da parte dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell’Istruzione:

4 mesi di sospensione dal servizio senza stipendio.

Una sanzione disciplinare inflittale per inadempienze relative agli obblighi di rendicontazione e di programmazione amministrativa e contabile nonché di obblighi di pagamento gravanti sull’istituto scolastico da lei diretto, e per la mancata instaurazione d’un rapporto di fiducia e di collaborazione all’interno dello stesso istituto e nei rapporti interpersonali e la condotta ostruzionistica e denigratoria dalla stessa tenuta in danno dell’Ufficio scolastico regionale nel corso della visita ispettiva che aveva dato luogo a quelle contestazioni.

A distanza di 10 anni dai fatti e dall’inevitabile vicenda giudiziaria che da essi era scaturita, oggi i giudici della suprema Corte di Cassazione v’hanno messo la parola “fine”. Confermando la pesante sanzione disciplinare a carico della preside Sapia, attualmente alla guida dell’istituto comprensivo “Leonetti-Guidi” di Corigliano-Rossano.

Gli “ermellini” della Sezione Lavoro del “palazzaccio” romano di Piazza Cavour, si sono pronunciati al termine dell’udienza tenutasi lo scorso 20 giugno, con le motivazioni della sentenza (7 pagine) depositate il 22 agosto scorso.

In pratica, i giudici d’ultimo grado dell’ordinamento italiano hanno rigettato il ricorso della dirigente scolastica (rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Laghi e Flavio Vincenzo Ponte), confermando quanto già stabilito dalla Corte d’Appello di Catanzaro che già aveva dato ragione al Ministero dell’Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato.

La preside aveva pure querelato l’ispettore ministeriale

In particolare, la Cassazione ha giudicato infondati i tre motivi del ricorso della Sapia, in cui si contestavano il valore di prova dei verbali che erano stati redatti dell’ispettore dell’Ufficio scolastico regionale e i tempi della contestazione disciplinare.

Sul primo punto, i giudici della Cassazione hanno ribadito che i verbali dell’ispettore hanno «fede privilegiata» per quanto riguarda i fatti direttamente accertati e non possono essere messi in discussione semplicemente perché l’ispettore sia stato poi querelato da parte della dirigente scolastica.

Quanto ai tempi della contestazione, nel ricorso i difensori della Sapia sostenevano che i problemi gestionali dell’istituto scolastico erano noti sin dal 2012, ma a parere tanto dei giudici di merito della Corte d’Appello catanzarese quanto dei giudici di legittimità della Cassazione, il termine decorre dalla consegna della relazione ispettiva – che era avvenuta il 4 febbraio del 2015 – e non dalle prime segnalazioni:

«Irrilevante che la dirigente avesse segnalato già nel 2012 le criticità, perché quel che viene in rilievo ai fini disciplinari è la notizia delle infrazioni a lei ascritte, ossia delle condotte che ha tenuto dopo essersi insediata alla direzione dell’Istituto».

Condannata a 4 mila euro per le spese processuali in Cassazione

I supremi giudici hanno respinto pure il terzo e ultimo motivo del ricorso, attraverso il quale i legali della dirigente lamentavano che i giudici d’appello catanzaresi avessero ripreso in maniera acritica la decisione di primo grado del Tribunale di Castrovillari.

Col rigetto del ricorso, la dirigente Sapia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 4 mila euro. direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.

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