L’avvocato Pucci: «La Cassazione tutela il diritto dei cittadini all’informazione perché si formi la pubblica opinione e si eserciti un controllo democratico nei confronti degli esponenti politici e dei pubblici amministratori»

CASTROVILLARI – Dalle elezioni regionali del 2020 a quelle di domenica e lunedì prossimi, passando per quelle del 2021, per le Comunali di Corigliano-Rossano e le Europee del 2024. Una tornata dopo l’altra che l’ha visto, nel bene e nel male, sempre tra i protagonisti. Sì, perché nel frattempo è diventato senatore della Repubblica, nelle Politiche del 2022, e oggi, nel Senato, è membro della Commissione Giustizia. Ed è proprio con la giustizia che non sembra andare per nulla d’amore e d’accordo, il senatore rossanese di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani, nel settembre del 2023 condannato in primo grado a 1 anno e mezzo di reclusione per un grave reato di calunnia legato alla vicenda d’un assegno “rubato” (leggi QUI) e oggi in attesa del processo d’appello.

Rapani era inoltre finito sotto processo per bancarotta, reato per il quale il 19 maggio del 2023 è stato assolto, ma solo perché il fatto contestatogli ed accertato dal Tribunale di Castrovillari, è stato considerato non punibile perché ritenuto «tenue» (sentenza mai impugnata dal senatore e divenuta irrevocabile il 4 settembre 2023)

Sotto le elezioni regionali del 2020 in cui era candidato, il nostro giornale s’occupò di un’altra vicenda giudiziaria che l’ha visto protagonista – proprio quella per la quale è poi finito nei guai per bancarotta:

quella del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Castrovillari, della società di costruzioni “Edil Fratema Srl” costituita assieme ai suoi fratelli, di cui l’odierno senatore, di professione architetto, era sempre stato l’amministratore, e, successivamente, il liquidatore.  

Il Tribunale di Castrovillari

L’articolo “incriminato” dal senatore

Scrivemmo, testualmente, in un articolo del 3 gennaio 2020 (leggi QUI):

«La domanda nasce spontanea ed ovviamente è retorica. Se uno non è stato capace d’amministrare nel privato di casa propria, può aspirare ad amministrare la cosa pubblica?

Parliamo di Ernesto Rapani, 52 anni, ex consigliere dell’ex Comune di Rossano ed ex consigliere provinciale di Cosenza. Trombato come sindaco di Rossano nel 2016, nel 2018 provò ad essere eletto parlamentare della Repubblica e fu ri-trombato, e adesso ritenta sperando d’essere più fortunato, o meno sfortunato».

Questo articolo, come anche quelli immediatamente successivi che ricostruivano in modo dettagliato quanto documentato l’intera vicenda giudiziaria d’interesse pubblico (leggi QUI), a maggior ragione dal momento che si trattava e si tratta d’un rappresentante politico e delle istituzioni, ci sono costati un’immediata querela da parte di Rapani e un processo nel Tribunale di Castrovillari. Processo che s’è concluso l’altro ieri, mercoledì 1° ottobre, dopo ben cinque anni e nove mesi (a proposito della «giustizia veloce», senatore!), con la nostra assoluzione, decretata dal giudice attraverso una sentenza e con la formula più ampia prevista dal codice di procedura penale:

«Perché il fatto non sussiste».

Nessuna diffamazione, dunque, perché le notizie fornite ai lettori del nostro giornale erano vere fino al midollo, e quei nostri articoli erano assolutamente continenti nella forma espositiva dei fatti che vi erano narrati, tanto in punto del nostro sacrosanto diritto di cronaca quanto in quello dell’altrettanto sacrosanto diritto di critica.

Il commento del nostro avvocato difensore

In tutte le udienze del processo siamo stati egregiamente ed impeccabilmente difesi dall’avvocato Antonio Pucci, il quale, al termine della sua arringa tecnico-giuridica conclusiva di due giorni fa, ha ovviamente richiesto la nostra assoluzione.

L’avvocato Antonio Pucci

A seguito della sentenza assolutoria e delle sue contestuali motivazioni, l’avvocato Pucci ha così commentato:

«Sotto il profilo giuridico la sentenza ha affermato che nell’articolo sono stati raccontati ai lettori fatti di interesse pubblico e, soprattutto, veri.

Si è trattato di legittimo e corretto esercizio di quel diritto di cronaca politica che, secondo le parole della Corte di Cassazione, trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori».

La nostra assoluzione era stata già in precedenza sollecitata da parte del pubblico ministero Francesco Calderaro.

Ecco i motivi della sentenza che ci ha mandati assolti

«Alla luce di costante giurisprudenza», scrive il giudice in sentenza, «non può ritenersi integrata la fattispecie di diffamazione aggravata dal mezzo stampa, ove sussistono, come nel caso di specie, contestualmente i requisiti della verità, continenza e interesse sociale della notizia, essendosi sottolineato che una delle ragioni fondanti dell’esclusione dell’antigiuridicità della condotta lesiva dell’altrui reputazione risiede nell’interesse generale alla conoscenza del fatto, ossia nell’attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte».

Il giudice, ancora, ha scritto:

«La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati».

E ancora:

«Nell’articolo in contestazione, con specifico riferimento all’appellativo “fallito”, dalla lettura dello stesso emerge chiaramente come esso non costituiva un giudizio sulla persona del Rapani, e neppure che la dichiarazione di fallimento conseguente alla specifica procedura era da riferire alla persona offesa quale individuo;

diversamente, da un’attenta analisi dell’intera notizia e non solo del titolo rileva come la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento interessava la società di cui il querelante era amministratore unico, di qui il richiamo a Rapani Ernesto.   

Sussiste, dunque, il requisito della verità, considerando che lo stesso querelante confermava che la società di cui era amministratore unico dal 2001 era stata dichiarata fallita su istanza dei lavoratori e per la presenza di vari debiti, anche nei confronti dell’Erario.

Di pari tenore le dichiarazioni degli ulteriori testi dell’accusa che in quanto amici e/o conoscenti del Rapani, alla richiesta di spiegazioni circa l’articolo pubblicato, apprendevano dallo stesso che la dichiarazione di fallimento aveva interessato una sua società.

Quanto alla continenza, essa è rispettata non solo in ordine al termine “fallito”, ma anche a quello di “trombato”:

il suddetto appellativo utilizzato dal Buonofiglio, valorizzando il contesto in cui esso si inserisce – l’articolo discorreva di candidatura alle elezioni regionali del 2020 – può essere ricondotta alla rappresentazione di situazioni oggettive, invero, per espresso riconoscimento del Rapani, lo stesso non era stato eletto alle elezioni comunali del 2016 e a quello politiche del 2018 circostanze entrambi riportate nell’articolo e rispetto alle quali era stato utilizzato il termine “trombato”.

In ultimo, ricorre il requisito della pertinenza, ossia l’interesse generale alla conoscenza di una vicenda che aveva interessato uno dei candidati alle elezioni regionali del 2020 e, quindi, all’amministrazione della cosa pubblica.

In definitiva, l’imputato si limitava a riportare delle vicende veritiere ed oggettive che interessavano la persona offesa, pertanto, va mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste».

Non c’è dubbio che – attraverso tale sentenza – il senatore abbia fatto davvero una brutta figura, amplificando ulteriormente una notizia che mai avrebbe voluto fosse pubblicata:

“È la stampa, bellezza!”, esclamò Humphrey Bogart nel film “L’ultima minaccia” in cui interpretava il direttore d’un giornale. Una battuta che ancora oggi sottolinea l’importanza della libertà di stampa e l’impossibilità per chiunque di fermarne la forza e l’indipendenza, soprattutto di fronte alle pressioni – che oggi s’esercitano proprio attraverso lo strumento della querela – o alle minacce. direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.

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