Ci siamo scocciati delle querele temerarie: l’abbiamo denunciata per calunnia

CORIGLIANO-ROSSANO – Quella che vi raccontiamo oggi è una storia di cattiva politica. E, al contempo, di buon giornalismo, ma questo lo diciamo molto sommessamente dal momento che parliamo di noi stessi.

Il 24 giugno dell’anno scorso pubblicammo un corposo pezzo di cronaca e di critica politica, riferita a una consigliera comunale di Corigliano-Rossano, Liliana Zangaro, oggi “ex” poiché lo scorso 31 luglio s’è dimessa dalla carica pubblica cui era stata eletta per la seconda volta consecutiva nella tornata amministrativa del 9 giugno dell’anno scorso. 

Alla nostra severa cronaca e critica politica, l’ex consigliera Zangaro non intese di replicare dalle colonne del nostro giornale – libero e aperto a qualsivoglia democratico confronto – non ricordiamo se lo fece a mezzo del proprio profilo Facebook sul quale è avvezza a lanciare frecciate all’occorrenza, ma ricordiamo che nell’occasione ci mandò un messaggio WhatsApp che ancora conserviamo, ma al quale non intendemmo né intendiamo rispondere per la povertà intellettuale che esso contiene:

«Tu sei malato, curati».

Dopo qualche mese dalla pubblicazione di quell’articolo, i carabinieri ci notificarono un atto relativo a una corposa querela che l’allora consigliera Zangaro aveva sporto nei nostri confronti per il preteso reato di diffamazione a mezzo stampa.

ECCO L’ARTICOLO “INCRIMINATO”:

La consigliera comunale Zangaro da “don” Barilari a don Ciotti (con disinvoltura)

Non ci curammo neppure di nominare un avvocato di fiducia – tanta era la nostra “preoccupazione” – ma, a quel punto, ci determinammo a denunciare l’allora consigliera Zangaro per calunnia nei nostri confronti. Perché ci siamo davvero seccati delle cosiddette querele temerarie contro la nostra professione e il nostro lavoro quotidiano, che è quello d’informare i cittadini per formare l’opinione pubblica, e, in particolare delle querele temerarie dei “personaggi” politici di cui ci occupiamo quotidianamente, avvezzi a vedersi copiati e incollati i loro comunicati stampa sugli organi di propaganda, ma refrattari all’informazione e al giornalismo, benché pubblicamente sostengano l’esatto contrario arrivando persino ad esprimere pubblicamente la loro “solidarietà” quando un giornalismo esposto è sotto minaccia, sotto intimidazione, sotto attacco.

Ipocrisia allo stato brado:

perché cos’è una querela temeraria se non una minaccia, un’intimidazione, un attacco, finalizzati a ottenere come risultato che un giornalista, intimidito, minacciato, attaccato, non ficchi più il naso nelle loro cose?

Che sono cose d’interesse pubblico, cose che chi temerariamente querela vorrebbe che non si sapessero.

Per quanti non lo sapessero, la calunnia è il reato che consiste nell’accusare falsamente una persona d’aver commesso un reato, sapendola innocente, ed è, al contempo, un reato contro la giustizia, dal momento che chi calunnia una persona fa perdere tempo e risorse agli operatori della giustizia (magistrati di procura, giudici di tribunale, cancellieri e forze dell’ordine). E Liliana Zangaro, essendo un avvocato – benché non eserciti la professione e non sia iscritta all’ordine – dovrebbe saperlo.

Il Tribunale di Castrovillari

Il pm chiese l’archiviazione, ma la consigliera si oppose…

Qualche tempo dopo ancora, ci notificarono un atto giudiziario dal quale apprendevamo che l’ex consigliera Zangaro aveva formalizzato la propria “motivata” opposizione alla richiesta d’archiviazione della propria querela nei nostri confronti, archiviazione che il pubblico ministero aveva motivatamente sollecitato al giudice per le indagini preliminari.

Lo scorso 17 giugno, nel Tribunale di Castrovillari, s’è tenuta l’udienza camerale a seguito della quale il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto decidere se mandarci a processo per diffamazione a mezzo stampa oppure no:

l’ex consigliera Zangaro era rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco Lefosse – suo marito – che in aula aveva insistito per l’accoglimento della “motivata” opposizione all’archiviazione, noi difesi dall’avvocato Stefania Fasano, che non s’era limitata soltanto a riportarsi alle motivazioni giuridiche già formalmente espresse dal pubblico ministero, ma, in punto di diritto, aveva aggiunto anche altro.

Il giudice s’era poi riservato la decisione.

L’avvocato Stefania Fasano

…E il giudice ha archiviato lo stesso: ecco i corposi motivi

Nella serata di ieri è stata depositata nella cancelleria del Tribunale di Castrovillari l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Orvieto Matonti:

«La giurisprudenza di legittimità ha elaborato principi consolidati in materia di diritto di critica politica.

Come evidenziato dalla Cassazione penale, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzi di pubblicità, di giudizi negativi circa l’operato di amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale.

Inoltre, nell’esercizio del diritto di critica, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.

Ai fini dell’operatività della scriminante del diritto di critica politica, la giurisprudenza richiede la presenza congiunta di tre condizioni fondamentali.

In primo luogo, deve sussistere la verità sostanziale dei fatti oggetto della critica, nel senso che, secondo la Cassazione penale, l’esercizio di tale diritto è legittimo quando i fatti esposti siano veri o, quantomeno, quando l’autore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché erroneamente, della loro veridicità.

In secondo luogo, la critica deve riferirsi a questioni di interesse pubblico e di rilevanza sociale, poiché solo in tale ambito può ritenersi giustificata la libertà di espressione anche in forme incisive o polemiche.

Infine, la critica deve mantenersi nei limiti della cosiddetta continenza espressiva:

come precisato dalla Suprema Corte, il diritto di critica non può tradursi in un pretesto per offese personali o gratuite aggressioni alla dignità e al patrimonio morale dell’individuo, costituendo il rispetto della persona il limite immanente all’esercizio della libertà di opinione.

Nel caso in esame, l’analisi dei tre requisiti consente di giungere a considerazioni articolate e coerenti con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.

Sotto il profilo della verità sostanziale dei fatti, deve riconoscersi che l’indagato ha preso spunto da un episodio realmente accaduto, rappresentato dallo scambio di commenti su Facebook tra la Zangaro e il Barilari, circostanza pacificamente ammessa e non oggetto di contestazione da parte della persona offesa.

Il fatto che la Zangaro non fosse consapevole dell’identità del soggetto con cui interagiva non incide in alcun modo sulla valutazione di veridicità del dato fattuale, che costituisce il presupposto della critica espressa.

Quanto all’interesse pubblico, non può dubitarsi che la questione trattata dall’indagato rivestisse rilievo generale, poiché attinente al comportamento di un amministratore pubblico, nella specie un consigliere comunale, in relazione a temi di legalità e contrasto alla criminalità organizzata.

È principio consolidato, ribadito anche dalla Cassazione penale, che la critica politica possa assumere toni particolarmente incisivi e penetranti quanto più elevata sia la posizione pubblica del soggetto destinatario, poiché nell’ambito del confronto politico prevale l’interesse collettivo al libero svolgimento della vita democratica e alla trasparenza dell’operato di chi esercita funzioni pubbliche.

Più delicata appare la valutazione in ordine al requisito della continenza espressiva.

L’indagato ha effettivamente utilizzato espressioni dal tono aspro e polemico, quali il riferimento a un “dialogo con gli ’ndranghetisti”, al “metodo adottato dal nuovo che avanza” e alla “beffa” rappresentata dall’atteggiamento della Zangaro.

Tuttavia, tali formulazioni, considerate nel loro complesso e nel contesto comunicativo in cui si collocano, appaiono funzionali alla denuncia di una condotta ritenuta incoerente rispetto ai principi di legalità, e dunque espressive di una polemica politica e non di un’aggressione personale gratuita.

Ne consegue che il linguaggio utilizzato, pur caratterizzato da toni critici e fortemente valutativi, resta contenuto entro i limiti della liceità e non trasmoda nell’offesa alla dignità individuale.

È dunque ammesso l’utilizzo di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi.

Un elemento decisivo per la valutazione della scriminante è rappresentato dall’analisi del contesto complessivo in cui le espressioni sono state utilizzate.

Come chiarito dalla Cassazione penale, “il giudice deve verificare attraverso l’esame globale del contesto espositivo se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti ma risultino pertinenti al tema in discussione”.

Nel caso in esame, l’articolo dell’indagato si inserisce in un dibattito pubblico sulla legalità e sul comportamento degli amministratori pubblici.

Le espressioni utilizzate, pur essendo critiche e polemiche, non trascendono in attacchi personali gratuiti ma si limitano a stigmatizzare un comportamento ritenuto politicamente e socialmente riprovevole.

La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di critica politica non copre gli “argumenta ad hominem” e quindi sono riconducibili nel perimetro del diritto di critica anche giudizi aspri sull’operato del destinatario delle espressioni, purché riferibili alle circostanze in cui l’operato medesimo si è dispiegato, ma non gli argumenta ad hominem, dovendo escludersi che la situazione fattuale rispetto alla quale si polemizza possa costituire spunto per trascendere in attacchi a qualità o modi di essere della persona, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata.

Nel caso in esame, l’indagato non ha attaccato qualità personali della Zangaro ma ha criticato un comportamento specifico (l’interazione sui social media) ritenuto politicamente inappropriato per un amministratore pubblico.

L’opposizione della persona offesa sostiene che l’indagato avrebbe “strumentalmente travisato e manipolato” i fatti, trasformando un semplice scambio di commenti in un “dialogo” o “intesa” con soggetti legati alla criminalità organizzata.

Tuttavia, tale argomentazione non appare decisiva ai fini della valutazione giuridica.

Il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica.

L’interpretazione data dall’indagato ai fatti, pur potendo essere considerata soggettiva o parziale, rientra nell’ambito della legittima elaborazione critica di eventi di interesse pubblico.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che le espressioni utilizzate dall’indagato, pur essendo critiche e polemiche nei confronti della persona offesa, rientrino nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica politica».

Per questi corposi e ben argomentati motivi, il giudice ha dunque archiviato il “caso”. Resta aperto, però, alle valutazioni della magistratura inquirente e giudicante dello stesso Tribunale di Castrovillari, il caso da noi denunciato circa la calunnia dell’ex consigliera Zangaro nei nostri confronti. direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.

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