
CATANZARO – Colpo di scena. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria di Catanzaro, in sede di riesame, ha annullato il provvedimento d’interdittiva antimafia ch’era stato emesso dalla Prefettura di Cosenza nei confronti della titolare del noto lido balneare, ristorante e pizzeria “Snoopy” di Corigliano-Rossano, lo storico lido della famiglia Straface ubicato sulla spiaggia di Thurio.
La vicenda legale era cominciata il 23 febbraio 2022, quando alla signora Immacolata Vita, moglie di Mario Straface condannato in via definitiva a 8 anni di carcere (già scontati) per associazione mafiosa ed estorsione nell’ambito della maxi-inchiesta giudiziaria Santa Tecla dell’estate 2010 condotta dai magistrati della Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro, era stato notificato il drastico provvedimento prefettizio in relazione all’inchiesta giudiziaria che nel 2011 portò, tra l’altro, allo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’ex Comune di Corigliano Calabro la cui sindaca era Pasqualina Straface, sorella di Mario tornato libero da alcuni anni ed attuale assessora regionale di Forza Italia.

Mario Straface
Nei confronti della ditta individuale intestata a Immacolata Vita, la Prefettura di Cosenza aveva applicato le disposizioni contenute nel cosiddetto “Codice Antimafia”, vale a dire il Decreto legislativo numero 159 del 2011 e in particolare le norme previste dall’articolo 67, sulla scorta delle relazioni del Gruppo interforze e delle informative delle forze di polizia.
Contro il provvedimento prefettizio, l’interdetta aveva proposto ricorso al Tar, i cui giudici, il 18 maggio del 2022, l’avevano confermato, respingendo e rigettando il ricorso dei legali di Immacolata Vita, gli avvocati Aldo Zagarese del foro di Castrovillari e Paolo Clarizia del foro di Roma, contro le parti resistenti costituite:
Ministero dell’Interno, Autorità nazionale anticorruzione ed Ufficio territoriale di Governo-Prefettura di Cosenza, tutte rappresentate dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.
L’udienza di merito s’era tenuta il 21 giugno 2023 e alle parti costituite in giudizio s’era aggiunto pure il Comune di Corigliano-Rossano, rappresentato dall’avvocato Miryam Macella, che nel frattempo, il 31 ottobre 2022, aveva revocato la concessione demaniale marittima allo “Snoopy” proprio in attuazione dell’interdittiva antimafia del prefetto.
Il Tar aveva dunque rigettato il ricorso della signora Vita:
i difensori della ricorrente avevano puntato tutto sulla separazione legale dei coniugi Straface-Vita, pronunciata dal Tribunale di Castrovillari nel 2015 e richiesta dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna per associazione mafiosa di Mario Straface. Separazione legale e non convivenza tra i due coniugi, circostanza, quest’ultima, che venne documentalmente smentita dalla sentenza, poiché da un verbale di perquisizione domiciliare effettuato dai carabinieri il 3 dicembre 2021 nell’abitazione di Mario Straface, era emerso che Immacolata Vita dimorava proprio col suo “ex” coniuge.
Il ricorso di riesame, gli avvocati Zagarese e Clarizia l’avevano fondato, oltre che su motivi aggiunti rispetto a quelli ch’erano stati espressi nel primo ricorso, anche e soprattutto su una recente sentenza del Consiglio di Stato in merito a un caso simile.

L’avvocato Aldo Zagarese
Caso sul quale, dopo il rigetto del ricorso ch’era stato espresso proprio dal Tar Calabria di Catanzaro, aditi i massimi giudici amministrativi del Consiglio di Stato questi avevano dato ragione al ricorrente. Con questa motivazione:
«L’intervenuta condanna definitiva del convivente dell’appellante per il delitto di cui all’articolo 416-bis c.p. comporterebbe un’automatica e doverosa applicazione dell’interdittiva alla convivente, in virtù di una non condivisibile interpretazione dell’articolo 67, comma 4, del d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 159, che contrasta con la più recente giurisprudenza della Sezione, la quale esclude ogni automatismo nell’applicazione delle misure interdittive, neanche nel caso di condanne definitive per i 4 cc.dd. delitti “spia”, di cui all’articolo 84, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, dovendo sempre essere dimostrato in concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa».
“Ricalcando” proprio questa pronuncia del Consiglio di Stato, i giudici del Tar, a seguito dell’udienza tenutasi lo scorso 21 ottobre (la sentenza è stata depositata in data odierna) vi si sono dovuti dunque uniformare:
«È pertanto da escludersi la configurabilità di un’informazione antimafia a carattere automatico, in applicazione degli artt. 67 e 85 D. Lgs. n. 159/2011, in diretta conseguenza della condanna del coniuge convivente del titolare d’impresa per uno dei reati “spia”, imponendosi in ogni caso in capo all’amministrazione procedente una valutazione discrezionale tesa a comprovare in via inferenziale il rischio di una permeabilità della medesima impresa al condizionamento mafioso». direttore@altrepagine.it