Nel 2011 si buttò “pentito”, ma quattro anni dopo lo Stato gli revocò il programma di protezione e successivamente i giudici lo rispedirono in carcere: «Collaborazione mediocre e apparente»

ROMA – Torna a far parlare di sé il boss 54enne di Cassano Jonio Antonio Forastefano detto Tonino il diavolo (foto), storico capo della nota famiglia ‘ndranghetista cassanese con legami importanti nella ‘ndrangheta di Vibo Valentia e potenti proiezioni in parte rimaste oscure al Nord Italia, in Piemonte, a Torino in particolare.

È colui che ingaggiò e condusse, tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, la cruenta guerra di ‘ndrangheta a colpi di decine di morti ammazzati dall’una e dall’altra parte con la storica famiglia rivale degli Abbruzzese, gli zingari di stanza nella frazione Lauropoli di Cassano alleati con la famiglia Pepe, quest’ultima come i Forastefano cassanese doc.

Dalla fine dello scorso mese di giugno, Il diavolo ha lasciato l’“inferno” del carcere di Lanciano, in provincia di Chieti, dov’era detenuto in esecuzione d’un provvedimento di cumulo di pene ch’era stato emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro il 16 settembre 2024.

Il suo fine pena è fissato al 29 settembre 2031.

La cella d’un penitenziario

Ha ottenuto la detenzione domiciliare perché considerato ancora un “pentito”

Il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila, però, su istanza della difesa del detenuto, attraverso un’ordinanza gli ha concesso la detenzione domiciliare. E l’ha fatto in base alla legge per i collaboratori di giustizia. Già, perché Il diavolo, com’è noto, dal maggio 2011 s’annovera tra i “pentiti”, o meglio vi s’annoverava.

I giudici di sorveglianza, infatti, pur dando atto della revoca da parte del Ministero dell’Interno – avvenuta il 23 maggio 2015 – dello speciale programma di protezione assegnato all’oramai ex “pentito”, nonché dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del giugno 2017 che gli aveva revocato anche il regime di detenzione domiciliare a causa delle condotte ritenute non in linea con la scelta collaborativa, l’hanno considerato meritevole della detenzione domiciliare. E ciò a dispetto dei pareri contrari espressi dalla Direzione nazionale Antimafia e dalla Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro, che avevano dato rilievo, in particolare, alla scarsa rilevanza della sua collaborazione con la giustizia.

Il Tribunale aquilano ha invece ritenuto di dover “valorizzare” la sua regolare condotta carceraria, il processo di risocializzazione in atto, la sua positiva fruizione di vari permessi premio e la sua espressa volontà d’eseguire la misura alternativa al carcere in un luogo diverso da quello nel quale aveva commesso i reati per i quali era stato condannato, vale a dire Cassano Jonio e la Sibaritide.

È detenuto nel “quartier generale” della famiglia Forastefano

Da fine giugno, però, Tonino Il diavolo sta scontando la detenzione domiciliare proprio in quello che è considerato il quartier generale ‘ndranghetista della famiglia Forastefano, vale a dire la famigerata contrada Tre ponti della frazione Doria di Cassano Jonio.

Il ricorso in Cassazione del Procuratore generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila

La decisione del Tribunale di sorveglianza d’assegnare Forastefano alla detenzione domiciliare è stata però impugnata in Cassazione dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila, che ha motivatamente formalizzato il proprio ricorso puntando sugli elementi che escluderebbero il duplice presupposto dell’utile collaborazione con la giustizia e il concreto e completo ravvedimento del detenuto, come evidenziato nei pareri contrari della Procura nazionale Antimafia e della Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro in ragione della scarsa rilevanza della collaborazione prestata alla giustizia da Forastefano, ritenuta mediocre e apparente, pareri dei quali il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto debito conto.

Ecco che hanno scritto i supremi giudici nella loro recente sentenza

A seguito dell’udienza tenutasi lo scorso 13 novembre, i giudici della Prima sezione penale della suprema Corte di Cassazione hanno preliminarmente chiarito che «ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il ravvedimento non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, tali da dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza».

Gli “ermellini” del cosiddetto Palazzaccio di Piazza Cavour a Roma, hanno rilevato che «il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila ha concesso la detenzione domiciliare, valutando essenzialmente il solo comportamento inframurario senza, invece, prendere nella dovuta considerazione (anche al fine di ritenerli non ostativi) altri elementi di segno negativo quali, ad esempio, le pregresse condotte tenute da Antonio Forastefano che avevano determinato, nei suoi riguardi, la revoca dello speciale programma di protezione e della detenzione domiciliare, nonché i pareri di segno contrario espressi dalla Direzione nazionale Antimafia e dalla Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro in ragione della scarsa importanza della sua collaborazione considerata, addirittura, apparente».

Quindi «è necessario che il Tribunale di sorveglianza renda espliciti, con logiche e adeguate argomentazioni, i motivi in base ai quali – a seguito della comparazione tra quanto evidenziato dal gruppo di osservazione del carcere e i pregressi comportamenti che avevano portato alla revoca del programma di protezione e della detenzione domiciliare – ritiene che il condannato ha (quanto meno) intrapreso un serio processo di ravvedimento e ha raggiunto un grado di maturità e affidabilità sufficiente per l’ammissione alla detenzione domiciliare, nonostante la evidenziata apparenza della sua collaborazione con la giustizia.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza de L’Aquila affinché, in piena autonoma decisione, proceda a un nuovo esame dell’istanza di detenzione domiciliare colmando le lacune motivazionali sopra evidenziate».

Atteso un nuovo giudizio del Tribunale di sorveglianza aquilano

La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza lunedì 15 dicembre scorso. Adesso il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila dovrà fissare l’udienza per il nuovo richiesto giudizio. direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.

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