
di Fabio Salcina – Avvocato
CORIGLIANO-ROSSANO – Ridurre la riforma della giustizia a una battaglia tra schieramenti politici è un errore. La questione è più profonda, riguarda l’equilibrio tra chi accusa e chi giudica e, quindi, la qualità delle garanzie offerte ai cittadini. Si tratta di un intervento che incide sul modo in cui si amministra la giustizia e, in definitiva, sul modo in cui ciascuno di noi potrebbe trovarsi domani a essere giudicato o a difendersi davanti a un tribunale. Il tema non è politico, ma istituzionale, riguarda il funzionamento dello Stato di diritto.
Dopo oltre vent’anni di professione forense, prevalentemente in ambito penale, sento il dovere di spiegare perché ritengo necessario votare Sì al Referendum. Chi fa penale ogni giorno sa che il processo non è solo norma scritta. È anche struttura, cultura, rapporti di forza, percezioni concrete. Ed è proprio su questo terreno che la riforma interviene, in un punto che per molti cittadini può essere poco visibile ma che per chi vive le aule di giustizia è chiarissimo:
l’ambiguità strutturale tra la funzione di chi accusa, cioè il pubblico ministero, e la funzione di chi giudica, cioè il giudice.
Il nostro sistema si definisce accusatorio. Il codice di procedura penale afferma che pubblico ministero e difesa sono parti poste sullo stesso piano davanti a un giudice terzo. In teoria è così. Nella realtà quotidiana delle aule non lo è.
L’attuale sistema si fonda sulla cosiddetta carriera unica, cioè su un unico percorso professionale per chi accusa, il pubblico ministero, e per chi giudica, il giudice. È questo il modello che oggi esiste e che con il Referendum si chiede di superare.
La carriera unica produce una contiguità ordinamentale molto forte, che genera una cultura di appartenenza comune. Pubblico ministero e giudice provengono dallo stesso concorso, fanno lo stesso tirocinio, frequentano gli stessi corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, condividono lo stesso sistema di autogoverno, siedono negli stessi consigli giudiziari e, in parte, si valutano reciprocamente sul piano professionale. Crescono insieme, fanno carriera nello stesso “corpo”, si percepiscono prima di tutto come magistrati appartenenti allo stesso ordine.
Questo crea un legame strutturale che va ben oltre la normale cordialità tra colleghi. Non è solo un rapporto professionale. È un vincolo istituzionale, culturale e identitario. Nelle aule li vediamo chiamarsi per nome, interagire con una naturalezza che deriva da un percorso comune, da una formazione condivisa, da una appartenenza comune. È umano, è comprensibile, ma in un sistema che si definisce accusatorio questa vicinanza strutturale tra chi accusa e chi deve giudicare pone un problema di equilibrio.
Faccio un esempio concreto, che non è teorico ma è qualcosa che conosco davvero perché accade nei tribunali italiani.
Immaginiamo un pubblico ministero che esercita quotidianamente l’azione penale davanti a un giudice delle indagini preliminari, cioè davanti al giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale. Il pubblico ministero formula richieste di misure cautelari, intercettazioni, sequestri;
il gip decide su quelle richieste. È un rapporto processuale quotidiano, intenso, delicato.
Ora immaginiamo che quel pubblico ministero sia anche componente del Consiglio giudiziario del distretto. Il Consiglio giudiziario è l’organo territoriale che esprime pareri sulla professionalità dei magistrati, sulle loro valutazioni di carriera, sulle loro attitudini agli incarichi direttivi. In quella sede si esaminano fascicoli, si formulano giudizi, si redigono pareri motivati.
Accade così che un pubblico ministero possa trovarsi, da un lato, a sostenere le proprie richieste davanti a un gip con cui lavora ogni giorno e, dall’altro lato, a partecipare, insieme ad altri componenti, all’organo che esprime un parere sulla professionalità di quel magistrato giudicante.
I pareri del Consiglio giudiziario non sono formalmente vincolanti, è vero. Ma orientano. Il fascicolo arriva al Csm già istruito, già accompagnato da una valutazione. Il Csm decide in via definitiva, ma decide su una base che pesa, che incide, che non è neutra.
Questo intreccio non è illegale. Non sto parlando di irregolarità. Sto parlando di architettura del sistema. È un meccanismo previsto dall’attuale modello di carriera unica. Ma in un sistema che si definisce accusatorio, in cui accusa e giudice dovrebbero essere nettamente separati, una sovrapposizione ordinamentale di questo tipo pone un problema di equilibrio e di percezione di indipendenza.
Un ulteriore esempio riguarda il cambio di funzioni tra pubblico ministero e giudice. L’ordinamento attuale consente, pur con limiti temporali e territoriali, il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa. In concreto, ciò significa che un magistrato che per anni ha svolto il ruolo di pubblico ministero, costruendo imputazioni, chiedendo misure cautelari e sostenendo la tesi dell’accusa, può successivamente assumere le funzioni di giudice penale, anche in ruoli delicati come quello di gip o di giudice del dibattimento.
Non si tratta di mettere in discussione l’integrità o la professionalità dei singoli magistrati. Il punto è un altro:
la funzione esercitata nel tempo forma inevitabilmente un metodo di lavoro, una sensibilità professionale, un approccio culturale. Chi ha svolto per anni la funzione dell’accusa ha maturato un’esperienza strutturalmente orientata in quella direzione. È un dato oggettivo, non una critica personale.
In un sistema che si definisce accusatorio, la separazione tra chi accusa e chi giudica dovrebbe essere non solo formale ma anche strutturale. La terzietà del giudice non è soltanto una qualità individuale, ma una costruzione istituzionale che deve essere percepita come tale.
La questione, allora, è semplice.
In uno Stato di diritto moderno, è preferibile che il giudice abbia sempre e solo svolto la funzione di giudicare, oppure che possa provenire direttamente dall’esperienza dell’accusa?
La giustizia deve essere indipendente, ma deve anche apparire indipendente agli occhi del cittadino. Rafforzare la separazione delle carriere proprio su questo punto:
rendere più chiara la distinzione dei ruoli e rafforzare la percezione di equidistanza. In ultima analisi, significa tutelare il cittadino che si trova davanti al giudice.
Esiste poi un tema che raramente viene detto apertamente ma che chi vive il sistema conosce bene:
quello delle correnti politiche nella magistratura.
Il Csm è composto in larga parte da magistrati eletti dai magistrati. Questo significa che la dinamica elettiva interna ha un peso determinante. Nel tempo si sono consolidate aggregazioni associative, le cosiddette correnti politiche, che incidono sugli equilibri e sugli assetti interni.
Le correnti non sono previste dalla Costituzione, ma sono diventate un fattore strutturale della vita del Csm. Hanno inciso, e incidono, sulle nomine direttive e semidirettive, cioè su chi diventa presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica, procuratore generale. È inutile fingere che il problema non esista. La stessa magistratura, negli ultimi anni, ha riconosciuto che il correntismo è una criticità reale.
Quando le nomine dipendono anche dagli equilibri tra gruppi organizzati, la meritocrazia non è più il criterio dominante. E se la meritocrazia arretra, arretra anche la credibilità dell’istituzione. L’avanzamento di carriera non è più percepito come il risultato esclusivo della competenza, dell’equilibrio, della qualità delle decisioni. Diventa soprattutto il risultato dell’appartenenza, della vicinanza, dell’allineamento a una determinata area che in quel momento è forte al Csm.
E allora accade che non si diventi presidenti di tribunale o procuratori generali semplicemente perché si è i più bravi o i più autorevoli, ma perché si è considerati più vicini a quella determinata corrente o a quel gruppo che, in quel momento storico, ha maggiore peso nelle decisioni. Questo non è un attacco personale a singoli magistrati. È una criticità sistemica, che mette in discussione la piena meritocrazia e la trasparenza del sistema.
Chi vive le aule penali percepisce un’asimmetria che non è scritta nel codice ma è visibile nella pratica. Ci sono tribunali in cui il pubblico ministero siede su uno scranno rialzato, più vicino al collegio. Ci sono udienze in cui il PM può tardare senza conseguenze, mentre l’avvocato che ritarda trova la causa chiamata e la decisione già presa. Ci sono situazioni in cui il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero interagiscono con una naturalezza che deriva dalla comune appartenenza ordinamentale. Telefonate, scambi di bozze, richieste cautelari che vengono accolte con motivazioni che ricalcano fedelmente l’impostazione dell’accusa. Formalmente tutto regolare. Sostanzialmente, per chi sta dalla parte della difesa, la percezione non è quella di un arbitro distante da entrambe le parti.
Molti avvocati avvertono questa asimmetria, nonostante il codice preveda una piena parità tra accusa e difesa. E se anche un professionista esperto percepisce questa distanza, è facile immaginare quale possa essere la sensazione di un cittadino che si trova per la prima volta dentro un’aula penale. Quando chi accusa e chi giudica appartengono allo stesso sistema di carriera, la distanza istituzionale si accorcia e la fiducia si indebolisce.
A questo punto voglio chiarire una cosa che circola spesso nel dibattito pubblico e che viene usata, soprattutto da chi invita a votare No, come argomento decisivo:
l’idea che con la riforma il pubblico ministero diventerebbe un apparato alle dipendenze del governo, un organo politicizzato, un “braccio” dell’esecutivo. Questa rappresentazione non trova alcun fondamento nel testo della riforma.
La riforma che andiamo a votare separa le carriere e separa l’autogoverno, ma non tocca l’articolo 112 della Costituzione. L’azione penale resta obbligatoria. Non viene introdotta alcuna subordinazione gerarchica del pubblico ministero al Ministro della giustizia, non viene previsto alcun potere di direttiva vincolante del Governo sui singoli procedimenti, non viene introdotta alcuna discrezionalità politica nel decidere quali reati perseguire e quali no. Il pubblico ministero resta un magistrato costituzionale, autonomo, non dipendente dall’esecutivo, soggetto alle regole del proprio Consiglio superiore e non a ordini del governo.
Chi sostiene che questa riforma “politicizzerà” il pubblico ministero confonde due piani diversi. Un conto è separare le carriere e rendere più netta la distanza ordinamentale tra chi accusa e chi giudica, altro conto è spostare il pubblico ministero sotto il controllo dell’esecutivo. Quest’ultimo scenario richiederebbe interventi diversi e ben più radicali, a partire proprio dall’articolo 112, che qui non viene modificato. Quindi, sul punto centrale agitato come paura, i fatti sono questi:
il pm non diventa un organo del governo.
La riforma, invece, interviene su ciò che oggi genera ambiguità e sfiducia:
l’intreccio ordinamentale tra chi accusa e chi giudica, e le degenerazioni del correntismo. Si istituiscono due Consigli superiori distinti, uno per i giudicanti e uno per i requirenti. Si crea un’Alta Corte disciplinare autonoma. Si introduce un meccanismo di sorteggio per una parte dei componenti, proprio per ridurre il peso delle correnti e spezzare la logica delle appartenenze come fattore di carriera. Non è una bacchetta magica, ma è una direzione chiara.
Chi mi conosce bene sa che ho proseguito il mio percorso di studi e di formazione anche negli Stati Uniti, approfondendo da vicino il funzionamento del sistema giudiziario anglosassone. Questo mi ha permesso non solo di studiarlo sui libri, ma di osservarlo e comprenderlo nella pratica.
Negli Stati Uniti l’accusa è chiaramente parte. Il pubblico ministero non appartiene allo stesso ordine del giudice. Il giudice è chiaramente arbitro. La distanza tra chi accusa e chi giudica è strutturale, visibile, percepibile. Non è solo una distinzione formale, è un’impostazione che si riflette nell’organizzazione, nella cultura, nell’aula di giustizia.
Si può discutere su altri aspetti di quel sistema, che non è perfetto e non è automaticamente esportabile. Ma una cosa è indiscutibile:
nessuno confonde i ruoli. Nessuno percepisce un’appartenenza comune tra accusa e giudice. Le parti si confrontano davanti a un terzo che appare realmente terzo, non vicino istituzionalmente a una delle due. E questo, al di là delle differenze tra ordinamenti, rafforza la fiducia nel processo e nell’equilibrio tra le parti.
Votare No significa mantenere l’attuale assetto con le sue ambiguità. Significa accettare che l’autogoverno resti unitario, che le carriere restino intrecciate, che la cultura ordinamentale continui a essere comune. Significa continuare a tollerare un sistema in cui, nelle aule, la parità tra accusa e difesa è spesso un principio proclamato ma non sempre percepito come reale. Significa continuare a vivere con un Csm in cui le correnti, per quanto non codificate, restano un fattore di peso nelle dinamiche interne e nelle nomine.
Io non credo che tutto questo sia irrilevante. Credo che la separazione delle carriere sia un passo verso una maggiore chiarezza, verso una maggiore percezione di equidistanza, verso una riduzione del correntismo e delle logiche di appartenenza. Non è una riforma contro la magistratura né una riforma di parte. È una riforma per rendere il processo più coerente con i principi che proclama e per restituire al cittadino la sensazione concreta di trovarsi davanti a un giudice che è arbitro, non vicino a una delle parti.
La giustizia non deve solo essere imparziale, ma deve apparirlo.
In uno Stato moderno chi accusa e chi giudica devono essere chiaramente separati. Non per sfiducia verso qualcuno, ma per rispetto verso tutti.
Votare Sì significa chiedere un sistema più chiaro, più coerente, più credibile. Non è una scelta politica. È una scelta di equilibrio istituzionale. redazione@altrepagine.it