MATERA – S’è conclusa con una sentenza d’assoluzione la vicenda giudiziaria che vedeva imputato un 38enne di Corigliano-Rossano, accusato di truffa aggravata per una compravendita on-line mai perfezionatasi.

Il giudice monocratico del Tribunale di Matera ha infatti scagionato l’uomo, F.R., originario del comune di Pietrafitta in provincia di Cosenza, ma da anni residente nel coriglianese, dalle pesanti accuse formulate dalla Procura materana nei suoi confronti.

La vicenda: scarpe da donna e seno di silicone mai consegnati

Il caso trae origine dalla denuncia d’un uomo che, navigando su un noto portale d’annunci, era stato attratto dall’offerta d’alcuni beni singolari:

alcune paia di scarpe usate da donna e un seno in silicone.

Dopo aver avviato una trattativa tramite la chat della piattaforma, l’acquirente s’era convinto della genuinità dell’affare, procedendo al pagamento della somma pattuita tramite un bonifico istantaneo sulla carta Postepay del venditore.

Tuttavia, dopo l’incasso del denaro, la merce non è mai arrivata a destinazione e il venditore s’è reso irreperibile, interrompendo ogni comunicazione.

L’accusa: «minorata» la difesa digitale

Il pubblico ministero aveva contestato al 38enne coriglianese non solo il reato di truffa, ma anche l’aggravante d’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Secondo l’impostazione accusatoria, l’utilizzo del web avrebbe permesso all’imputato di schermare la propria identità e d’impedire alla vittima il controllo preventivo sulla qualità della merce, inducendola in errore con artifici e raggiri.

La strategia difensiva e la sentenza

Nel corso dell’udienza pre-dibattimentale, il difensore dell’imputato, l’avvocato Giuseppe Vena, ha chiesto di definire il giudizio col rito abbreviato. Durante la sua arringa, il legale ha scardinato l’impianto accusatorio, sostenendo che nel comportamento del suo assistito non fossero ravvisabili gli estremi del reato contestatogli.

Secondo la difesa, il mancato invio della merce, pur costituendo un inadempimento contrattuale, non sarebbe stato accompagnato da quella «messa in scena» o da quegli accorgimenti fraudolenti necessari per configurare il delitto di truffa.

In altre parole, la vicenda sarebbe dovuta restare confinata nell’alveo d’una controversia civile.

Il giudice, recependo le argomentazioni della difesa, ha pronunciato sentenza d’assoluzione, escludendo la responsabilità penale di F.R. per i fatti contestati.

La sentenza ribadisce il sottile confine giurisprudenziale tra l’illecito penale e il semplice inadempimento nel settore dell’e-commerce, dove non sempre la mancata consegna d’un bene acquistato si traduce automaticamente in una condanna per truffa. direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.

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