ROMA – È stato condannato in via definitiva per il reato d’estorsione il 32enne pregiudicato di Corigliano-Rossano Giuseppe Barbieri.

S’è chiusa così una delle sue vicende giudiziarie, dal momento che i giudici della settima sezione penale della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i motivi del ricorso presentato dall’ufficio di difesa dell’imputato contro la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 24 aprile 2025.

I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto i motivi del ricorso privi di fondamento e di specificità:

il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestavano la prova della responsabilità penale del rossanese Barbieri e la qualificazione giuridica del fatto, sono stati giudicati dai giudici di legittimità «meramente riproduttivi» di censure già respinte nei precedenti gradi di giudizio.

La Corte ha confermato la piena attendibilità della vittima dell’estorsione del caso, supportata da elementi di prova univoci che dimostrano la sussistenza di minacce finalizzate a ottenere somme di denaro.

Anche il terzo motivo di ricorso, riguardante l’entità della pena, è stato dichiarato manifestamente infondato:

la Cassazione ha infatti ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Gli “ermellini” del cosiddetto Palazzaccio di Piazza Cavour a Roma hanno inoltre precisato che la presentazione d’una memoria difensiva successiva non può sanare l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso, evitando così «il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione».

La suprema Corte ha dunque messo la parola fine al processo per estorsione contro Barbieri, condannandolo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di 3 mila euro in favore della Cassa delle ammende. redazione@altrepagine.it

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