CATANZARO – Una pronuncia in materia di diritti dei detenuti e condizioni carcerarie arriva dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Che ha riformato un precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cosenza, riconoscendo il diritto al risarcimento, per il periodo di detenzione trascorso in condizioni degradanti nel carcere di Benevento, ad A.S., 47enne di San Luca in provincia di Reggio Calabria condannato definitivo per ‘ndrangheta e traffico intercontinentale di droga, attualmente detenuto nel carcere di Corigliano-Rossano, assistito e difeso dall’avvocato Mario Elmo.

Il carcere di Corigliano-Rossano ov’è attualmente detenuto lo ‘ndranghetista di San Luca

Il caso e la violazione dei parametri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Il procedimento ha riguardato il periodo di reclusione di A.S. compreso tra il 25 luglio 2019 e il 12 novembre 2024. Al centro della disputa legale, la corretta applicazione dell’articolo 35 ter della Legge sull’ordinamento penitenziario che prevede rimedi compensativi in caso di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Inizialmente, l’istanza era stata rigettata sulla base d’una relazione dell’istituto di pena campano che indicava uno spazio individuale di 4,8 metri quadri. Tuttavia, i giudici di Catanzaro hanno accolto l’eccezione del reclamante:

lo spazio indicato si riferiva all’intera cella, ch’era però occupata da due persone.

Il Tribunale di Catanzaro

Il calcolo dello “spazio vitale”

Seguendo i più recenti orientamenti delle Sezioni unite della suprema Corte di Cassazione, il Tribunale ha ribadito criteri rigorosi per il calcolo della superficie minima calpestabile:

la superficie dei servizi igienici non viene conteggiata e devono essere detratti dal calcolo gli arredi che non possono essere spostati, come i letti a castello, poiché limitano il movimento in modo analogo a una parete. Applicando questi criteri, è emerso che il detenuto disponeva di soli 2,4 metri quadri di spazio individuale, una misura nettamente inferiore alla soglia minima dei 3 metri quadri stabilita dalla giurisprudenza europea per evitare trattamenti inumani.

L’avvocato Mario Elmo che assiste il condannato definitivo

La decisione: sconto di pena e indennizzo economico

Considerata la durata della violazione, protrattasi per ben 1.937 giorni, il Tribunale ha riconosciuto una chiara «presunzione di trattamento inumano e degradante» non compensata da altri fattori favorevoli.

Nell’ordinanza in favore di A.S. il Tribunale di sorveglianza ha disposto uno sconto di 193 giorni sulla pena ancora da espiare – calcolato come un giorno per ogni dieci di detenzione in condizioni non conformi – e un indennizzo di 56 euro per i restanti 7 giorni del periodo contestato. direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.

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