
ROMA – Con una sentenza del Tribunale di Castrovillari del luglio 2023 (divenuta irrevocabile a dicembre dello stesso anno) era stato condannato per il reato di ricettazione. In particolare per avere ricevuto, in concorso con altri, una targa automobilistica risultata rubata e da lui apposta su una Renault Laguna già cessata dalla circolazione.
Il fatto era stato scoperto dai carabinieri nell’ottobre del 2019 a Roseto Capo Spulico.
Pochi mesi dopo quella condanna, a novembre 2023, il Tribunale di Matera l’aveva condannato (sentenza divenuta irrevocabile nell’ottobre 2024) per la ricettazione di vari attrezzi da lavoro tra cui una smerigliatrice, un seghetto e una torcia, e di un mini quad, tutti beni rinvenuti dai carabinieri proprio all’interno della medesima vettura Renault Laguna dotata della stessa targa rubata.
Lo scorso 11 maggio, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha motivatamente e parzialmente accolto il ricorso presentato dall’avvocato difensore del 38enne Ion Iulian Baila, di nazionalità rumena, annullando con rinvio l’ordinanza di carcerazione nei suoi confronti, emessa il 3 ottobre 2025 dal Tribunale di Matera in funzione di giudice dell’esecuzione penale.
Al centro della complessa vicenda giudiziaria v’è il principio giuridico del ne bis in idem, ovvero il divieto di giudicare o condannare una persona due volte per il medesimo fatto.
Il difensore del rumeno aveva infatti impugnato l’ordinanza del tribunale lucano eccependo una duplice condanna per lo stesso reato di ricettazione.
Secondo i supremi giudici della Cassazione, il giudice dell’esecuzione di Matera è incorso in un difetto di motivazione:
non è stato infatti chiarito se la descrizione del reato nel secondo processo attribuisse a Baila una nuova e distinta condotta di ricettazione per la targa o se questa venisse citata solo come elemento d’identificazione del veicolo in cui si trovava la refurtiva. E questa omissione ha impedito di verificare se l’imputato sia stato effettivamente giudicato due volte per la ricettazione della stessa targa.
Per questa ragione, gli “ermellini” hanno annullato l’ordinanza limitatamente a questo punto, rinviando gli atti al Tribunale di Matera per un nuovo esame.

Respinta la sospensione condizionale della pena
È stato invece rigettato il secondo motivo di ricorso riguardante il cumulo delle pene e la revoca dei benefici di sospensione condizionale concessi in relazione a vecchie sentenze di condanna del rumeno emesse dai tribunali di Matera e di Tivoli e risalenti al 2016 e al 2018.
La difesa sosteneva che si trattasse di un’ipotesi di recidiva facoltativa e che la Procura di Matera non potesse revocare autonomamente i benefici:
la suprema Corte ha però confermato la legittimità dell’operato del pubblico ministero materano e del giudice dell’esecuzione, evidenziando che si trattava d’un caso di revoca «di diritto» prevista come obbligatoria e automatica dalla legge.
La parola torna adesso ai magistrati di Matera, che dovranno fare chiarezza sulla sovrapposizione dei due processi per ricettazione. Frattanto, per il momento, il rumeno ha evitato la galera. direttore@altrepagine.it