
ROMA – Quattro ricorsi presentati, quattro dichiarazioni d’inammissibilità e una pioggia di sanzioni pecuniarie. Si chiude così, davanti ai giudici della Corte di Cassazione, la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Pierino Melandri, un falso imprenditore edile di 53 anni originario di Cassano Jonio, ma “attivo” in Piemonte.
L’uomo è stato condannato per ben due volte per il reato d’emissione di false fatture per operazioni inesistenti nell’ambito di un giro di frodi fiscali nel settore delle costruzioni che coinvolgeva imprese delle province di Asti e di Cuneo.
La prima condanna a 1 anno e due mesi di carcere, la seconda invece a 1 anno, tutt’e due con la sospensione condizionale delle pene.
Il “meccanismo” della frode
Le indagini, nate da verifiche fiscali approfondite condotte dall’Agenzia delle entrate, avevano portato alla luce un consolidato modus operandi:
Melandri, qualificato formalmente come «evasore totale» e sprovvisto di qualsiasi reale struttura aziendale – senza dipendenti, mezzi o attrezzature idonee – emetteva fatture con imponibili elevati a beneficio d’altre ditte del settore edilizio.
L’obiettivo era chiaro:
consentire ai destinatari di dedurre costi mai sostenuti e detrarre indebitamente l’Iva.
Per rendere il tutto apparentemente lecito, i clienti pagavano Melandri tramite bonifici o assegni tracciabil, con l’“imprenditore” che provvedeva quasi contestualmente a prelevare l’equivalente intero importo in denaro contante.
A tradire il “sistema” erano state le vistose anomalie riscontrate dai verificatori fiscali:
la totale genericità delle prestazioni descritte nelle fatture, l’applicazione sistematica dell’aliquota Iva massima (nonostante l’edilizia goda di numerose agevolazioni), e, in alcuni casi, persino la numerazione duplicata dei documenti o l’emissione di fatture dopo la formale cessazione della partita Iva.

I giudici della Cassazione
Il “muro” della suprema Corte di fronte alla difesa
Nei diversi procedimenti approdati in Cassazione tra il 2024 e quest’anno, la difesa di Melandri aveva tentato di smontare le condanne inflittegli dalla Corte d’Appello di Torino.
La tesi difensiva ruotava attorno al principio del «superamento di ogni ragionevole dubbio», sostenendo che i giudici di merito avessero acriticamente recepito le conclusioni del Fisco, fondando la responsabilità penale su mere «presunzioni tributarie», giudicate non spendibili nelle aule penali.
La risposta della Suprema Corte è stata però categorica e uniforme in tutte le sue sezioni chiamate a decidere:
i giudici di legittimità hanno chiarito che le condanne non si sono basate su astratte presunzioni, bensì su un quadro indiziario «solido, grave, preciso e concordante».
Già, perché «l’assoluta mancanza d’operai e mezzi a fronte di lavori mastodontici e l’assenza di contratti d’appalto rappresentano elementi materiali insindacabili».
Un peso specifico enorme alle responsabilità penali di Melandri è stato attribuito alla condotta delle stesse società utilizzatrici delle fatture (tra cui la ditta di Vittorio Marengo e la Costantino F.lli Sas):
una volta scoperte, infatti, le imprese coimputate avevano attivato le procedure di ravvedimento operoso, presentando dichiarazioni fiscali integrative e pagando le sanzioni pur di sanare l’utilizzo delle documentazioni false prodotte da Melandri.
Nell’ultimo ricorso discusso lo scorso mese d’aprile, la difesa di Melandri aveva tentato la “carta” della prescrizione del reato, ma anche in questo caso l’eccezione è stata respinta:
i giudici della suprema Corte hanno infatti ricordato il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dalla legge proprio per i reati fiscali e tributari più gravi.
Il “conto” finale con la giustizia
Ritenendo i motivi di ricorso «manifestamente infondati, generici e meramente riproduttivi di questioni di fatto già ampiamente sviscerate nei gradi di giudizio precedenti», la Cassazione ha sbarrato la strada a ogni istanza di Melandri.
Oltre a rendere definitive le pene detentive calcolate dai giudici della Corte d’Appello di Torino, il falso imprenditore cassanese trapiantato al Nord è stato condannato dagli “ermellini” anche al pagamento delle spese processuali e al versamento di 12 mila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando la colpa manifesta della difesa nel promuovere azioni giudiziarie palesemente inammissibili. direttore@altrepagine.it