ROMA – Sta scontando in carcere le sue condanne definitivea 25 anni e sei mesi per associazione mafiosa ed altri reati e all’ergastolo per due omicidi – ed è detenuto in regime “duro” di 41-bis dal settembre del 2008, dopo la sua cattura da latitante all’interno d’un bunker sotterraneo ricavato in casa della madre, quando aveva 35 anni d’età.

Il superboss di ‘ndrangheta Vincenzo Forastefano (foto), 53 anni compiuti appena qualche giorno fa, è uno dei capi storici della nota famiglia ‘ndranghetista di Cassano Jonio e della Sibaritide. Un “irriducibile”, che non ha mai ceduto al pensiero e alla tentazione di “buttarsi pentito” per ottenere sconti di pena e – magari – riguadagnare un giorno la libertà personale. A quest’ultima però ci pensa eccome, e negli ultimi anni ci sta provando e riprovando, avvalendosi dell’unico strumento possibile e lecito, il diritto. Attraverso le tesi formulate in svariati ricorsi e controricorsi, da parte degli avvocati che lo stanno assistendo nella fase esecutiva della pena.

Lo scorso 29 aprile (sentenza depositata il 29 maggio), la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto uno degli ultimi ricorsi del capo-‘ndrangheta, annullando con rinvio l’ordinanza con cui la Corte d’Assise d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, gli aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo mafioso e due omicidi compiuti dalla sua cosca tra il 2003 e il 2004.

La vicenda giudiziaria e l’istanza della difesa

Al centro del procedimento v’è la richiesta d’applicare la disciplina del reato continuato tra le sue condanne definitive in due diversi processi:

quella per associazione mafiosa nel maxi-processo Omnia che ha individuato il ruolo di organizzatore di Forastefano a partire dal marzo 2003, e la condanna all’ergastolo nel processo Ultimo atto per due fatti di sangue speculari, l’omicidio di Nicola Abbruzzese (del giugno 2003) e quello di Antonio Bevilacqua detto Popin (del febbraio 2004).

Nel mese di gennaio dell’anno scorso, il giudice dell’esecuzione di Catanzaro aveva rigettato la sua istanza, sostenendo che i due omicidi fossero nati da circostanze contingenti, occasionali e successive alla costituzione della cosca Forastefano, e dunque non programmabili ab origine.

Per i giudici di merito, l’omicidio Bevilacqua era da considerarsi una vendetta erronea e l’assassinio di Abbruzzese il frutto d’una deliberazione estemporanea.

I giudici della Cassazione

Il verdetto della suprema Corte

La prima sezione penale della Cassazione ha però ritenuto la motivazione del diniego «poco approfondita e parzialmente lacunosa».

I giudici di legittimità hanno evidenziato come gli omicidi si collochino nel medesimo perimetro spazio-temporale dell’avvio della partecipazione di Forastefano al sodalizio criminale (marzo 2003). Trattandosi d’un soggetto con ruolo di vertice all’interno della cosca di riferimento familiare, la Cassazione ha sottolineato che Forastefano partecipava sin dall’inizio alle decisioni del gruppo, incluse le strategie per eliminare i clan rivali e assicurare l’egemonia criminale sulla Piana di Sibari. Inoltre, i due omicidi erano già stati considerati uniti da un’unica deliberazione in sede di cognizione.

Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto liquidare i fatti come estemporanei senza una motivazione «rafforzata» che spiegasse l’allontanamento da quanto già stabilito nel processo di merito.

Inammissibile il ri-calcolo della pena

È stato invece dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso della difesa di Forastefano, che lamentava «l’illegalità della pena dell’ergastolo» applicata a Forastefano nel processo Ultimo atto.

I legali invocavano i criteri della nota “Sentenza Giampà” delle Sezioni unite della stessa suprema Corte, per una rideterminazione della pena legata alla riduzione per il rito abbreviato.

Il motivo del ricorso era in pratica finalizzato soprattutto e in modo particolare a “trasformare” la detenzione carceraria “a vita” in una pena a 30 anni, che avrebbe potuto sortire l’effetto della liberazione, anche anticipata rispetto agli auspicati dodici anni residui.   

La Cassazione ha però chiarito che «la pena applicata rispetta pienamente i limiti edittali e i criteri giurisprudenziali per il giudizio abbreviato in caso di concorso di reati», reputando perciò l’istanza «assorbita e infondata».

La lotta ingaggiata da Forastefano contro l’ergastolo in punto di diritto è dunque persa.

Una cella carceraria

Il rinvio a Catanzaro

Per effetto della decisione dei giudici di Piazza Cavour, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione è stata annullata limitatamente alla questione della continuazione tra le condanne di Forastefano in Omnia e Ultimo atto.

Gli atti tornano ora alla Corte d’Assise d’appello di Catanzaro, che, in una diversa composizione, dovrà riesaminare l’istanza del detenuto valutando con maggior rigore gl’indici d’unicità del disegno criminoso. direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.