Dopo la condanna definitiva del 2015 nel maxiprocesso “Santa Tecla” aveva continuato a vendere immobili omettendo di comunicare all’Antimafia le proprie variazioni patrimoniali come previsto dalla legge

ROMA — Nel 2015 venne condannato in via definitiva a 5 anni e quattro mesi di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso nell’ambito del maxiprocesso anti-‘ndrangheta Santa Tecla, quale appartenente alla ‘ndrina di Corigliano.

Il 49enne Cosimo Meligeni (foto), imprenditore edile coriglianese di Corigliano-Rossano, ha pagato il proprio conto con la giustizia e da anni oramai è tornato in libertà.

Purtuttavia, qualche conto “in sospeso” con la giustizia, in relazione allo stesso maxiprocesso Santa Tecla, gli era ancora rimasto aperto, ma oggi anch’esso può dirsi definitivamente chiuso.

A metterci la parola “fine” è toccato ai giudici della suprema Corte di Cassazione, qualche giorno fa.

Gli “ermellini” della prima sezione penale hanno dichiarato infondato il ricorso proposto dall’avvocato difensore di Meligeni, confermando integralmente la sentenza ch’era stata pronunciata il 3 ottobre 2025 dalla Corte d’Appello di Catanzaro nell’ambito d’un secondo processo in cui Meligeni era imputato per aver violato le prescrizioni della normativa antimafia che impone ai condannati l’obbligo tassativo – per i dieci anni successivi – di comunicare tempestivamente al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza del luogo di residenza ogni variazione del proprio patrimonio che superi le soglie previste dalla stessa.

Vendite immobiliari per un milione di euro

Al centro del processo a carico di Meligeni v’erano svariate operazioni di vendita immobiliare effettuate nell’ambito dell’attività della sua impresa individuale. Operazioni per un valore complessivo imponente — pari a quasi un milione di euro — che avevano apportato mutamenti radicali alla composizione e all’entità del patrimonio dell’imprenditore.

Nonostante la difesa sostenesse che tali vendite rientrassero nel lecito esercizio dell’attività d’impresa e che i rogiti notarili fossero regolarmente pubblicizzati nei registri immobiliari, la Suprema Corte ha ribadito un principio inderogabile:

la pubblicità legale del rogito notarile non esonera dal dovere di comunicazione diretta alla polizia tributaria.

«La formalità dei rogiti notarili non assicura all’Autorità competente la conoscenza diretta ed immediata dei mutamenti dello stato patrimoniale dell’obbligato, indispensabile in chiave di prevenzione di possibili condotte delittuose», hanno scritto i massimi giudici dell’ordinamento italiano nella sentenza depositata il 20 luglio scorso.

L’offensività e il dolo

Nel corso del giudizio di legittimità, la difesa aveva eccepito la mancanza di «offensività in concreto» della condotta, argomentando che le omissioni non avrebbero realmente messo in pericolo l’ordine pubblico economico.

I giudici del cosiddetto Palazzaccio di Piazza Cavour a Roma hanno però respinto la tesi difensiva, sottolineando come il potere-dovere di verifica della guardia di finanza sia ineludibile quando si tratta di soggetti censurati per mafia.

I giudici hanno chiarito che l’ignoranza o la mancata informazione sull’esistenza dell’obbligo di comunicazione costituisce un errore sulla legge penale e non sul fatto, e pertanto non esclude l’elemento soggettivo del dolo, essendo l’imputato direttamente responsabile e gestore della propria impresa.

Confisca confermata e motivi tardivi

La sentenza della Cassazione ha perciò confermato la misura di sicurezza della confisca per equivalente dei corrispettivi dei beni alienati, già disposta dal Tribunale di Castrovillari nel marzo del 2020 attraverso il sequestro preventivo di 17 terreni e 19 fabbricati ubicati nel Comune di Corigliano-Rossano, 2 automezzi, e i saldi attivi di 2 conti correnti bancari, decisione ch’era stata ribadita in appello (dove all’imputato erano state comunque concesse le attenuanti generiche con una rideterminazione della pena).

Inammissibili e tardive sono state infine dichiarate le doglianze sul difetto di proporzionalità della confisca sollevate dalla difesa tramite una memoria aggiuntiva in vista dell’udienza svoltasi in Cassazione lo scorso 20 maggio, poiché presentate oltre i termini stabiliti dal codice di procedura penale e non ricomprese nel ricorso principale.

In forza della sentenza, Cosimo Meligeni è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.