A seguito d’un ricorso, sospesa l’ordinanza di chiusura emessa pochi giorni fa dal primo cittadino

 

 

Pubblicato il 10/12/2020

N. 00637/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01482/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Comune di Corigliano-Rossano non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento, e la declaratoria di nullità,

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

ed adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a.

dei seguenti provvedimenti:

 

– Ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata sull’Albo Pretorio in data 7 dicembre 2020– recante provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del d.p.c.m. 3 dicembre 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che nell’atto impugnato non sembra tenersi conto delle disposizioni di cui al DPCM del 3/12/20 e di quelle del Ministero dell’istruzione e cioè:

 

-ai sensi dell’articolo 3 comma 4 lettera f) si ribadisce lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n.65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”, per le aree di contagio caratterizzate da uno “scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;

 

-ai sensi dell’articolo 1 (misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) comma 9 lettera s) la “attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”;

 

– il cd. protocollo COVID e D.M. n.39 del 26/6/20 di approvazione del Piano Scuola 2020/21 configuranti modalità di gestione dell’impatto epidemico, sia a livello di prevenzione del rischio e sia in relazione ad eventuali casi di contagio riscontrati in ambito scolastico, volte a contemperare l’emergenza con l’ordinaria attività didattica in presenza per gli alunni in questione proprio al fine di prevenire il blocco delle attività didattiche in presenza a carico addirittura di interi istituti;

 

La sede municipale di Palazzo Garopoli

 

Considerato pure il recente inserimento (dal 29/11 u.s.) della Calabria in zona arancione, la quale consente la ripresa delle lezioni in presenza anche degli alunni di seconda e terza media con la conseguenza che il dato, riportato nell’atto impugnato, riferito dall’ASP di Cosenza, di 19 casi positivi “tra i minori della comunità di Corigliano-Rossano”, in assenza di altri elementi e circostanze, non appare idoneo da solo a far ritenere che gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale considerato -addirittura nella loro totalità- possano ritenersi volàno di diffusione epidemica al punto di giustificare il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente nella misura, sproporzionata, esercitata nel caso di specie, atteso oltretutto chè, secondo il principio di prova fornito dai ricorrenti, l’istituto scolastico frequentato (-OMISSIS-) non risulterebbe fino a questo momento interessato da contagi né fra gli alunni né fra il personale;

 

Considerato altresì, quanto alle considerazioni fatte dall’ASP -e riportate nella ordinanza sindacale di cui quella impugnata costituisce proroga- circa la difficoltà di attuare le misure previste per le scuole con gli attuali test diagnostici (tamponi molecolari) senza rischiare di mettere in crisi l’intero sistema di tracciamento dei casi sul territorio che, con ordinanza regionale n. 90 del 29 novembre 2020, il Presidente f.f. della Regione Calabria ha, al punto 7 della stessa, <<confermato l’utilizzo dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, per le situazioni di necessità che dovessero manifestarsi all’interno del contesto scolastico>>;

 

Ritenuto ancora che l’accertamento dei presupposti giustificativi dell’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente richiede che:

 

– il pur difficile bilanciamento fra diritti di rango costituzionale quale quello alla salute e all’istruzione non possa trovare un punto di equilibrio in un mero, astratto automatismo di prevalenza del primo sul secondo, prescindendo cioè dal doveroso previo accertamento dell’esistenza d’un effettivo conflitto fra essi non risolvibile che con la soccombenza di quello all’istruzione ma solo dopo avere valutato l’assenza di qualsiasi misura di contemperamento;

 

– in sede di applicazione, il principio di precauzione, espressione del diritto alla salute, debba essere contemperato con quello di proporzionalità che impone misure congrue rispetto al livello prescelto di protezione e un’analisi dei vantaggi e degli oneri derivanti dalle stesse atteso che esse possono trovare applicazione solo se strettamente necessarie;

 

Considerato inoltre che, nel caso di specie, trattandosi di scuola materna, il profilo didattico quanto meno si mitiga a vantaggio di quello inerente il legame affettivo ed educativo, di per sé naturalmente bisognevole di presenza fisica, ferme in ogni caso le considerazioni già rese in precedenti provvedimenti cautelari monocratici di questo T.A.R. relativi al fenomeno del cd. divario digitale afferente la frequente carenza di effettiva possibilità per gli alunni di accedere pienamente a modalità didattiche e in generale educative “a distanza” sostitutive, per quanto possibile data l’età dei discenti, della presenza in aula, non potendosi ritenere risolutivo l’invito ai dirigenti scolastici a vigilare affinchè tutti gli alunni siano dotati di idonei dispositivi digitali;

 

Ritenuto pertanto sussistente il requisito del periculum come previsto dall’art. 56 c.p.a..

 

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto sospende l’ordinanza sindacale impugnata.

 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

 

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti.

 

Così deciso in Catanzaro il giorno 9 dicembre 2020.

Il Presidente

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

 

Di admin

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