ROMA – I giudici della suprema Corte di Cassazione, a Sezioni unite, si sono espressi positivamente sull’utilizzabilità delle chat criptate Sky-Ecc nelle indagini contro la criminalità organizzata italiana.

Si tratta d’una pronuncia importante, perché permette ai magistrati inquirenti delle varie procure antimafia interessate di consolidare i quadri indiziari e di proseguire le loro inchieste attraverso le quali sono riusciti a “bucare” l’uso dei cosiddetti criptofonini.

La maxi-inchiesta anti-‘ndrangheta ed anti-droga caratterizzata proprio da quest’aspetto investigativo e che riguarda la Sibaritide, è quella denominataGentlemen 2 condotta dalla Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro contro la supercosca facente capo alle famiglie Abbruzzese e Forastefano di Cassano Jonio che estende i suoi “tentacoli” nell’intero comprensorio (nella foto d’apertura due indagati di Corigliano-Rossano detenuti in carcere: Claudio Cardamone, a sinistra, e Angelo Caravetta, a destra).

Ecco cosa scrivono le Sezioni unite della Cassazione

Per gli “ermellini” del palazzaccio romano di Piazza Cavour «l’acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall’Autorità giudiziaria estera su una piattaforma informatica criptata integra l’ipotesi disciplinata nell’ordinamento interno dall’art. 270 del codice penale» sull’utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti. Ai fini dell’emissione dell’ordine europeo d’indagine, inoltre, per l’acquisizione non occorre la preventiva autorizzazione del giudice.

Per le Sezioni Unite della Cassazione «l’autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo».

La Procura generale presso la Corte di Cassazione, nella memoria depositata in vista dell’udienza che s’è tenuta ieri mattina, con l’avvocato generale Pietro Gaeta e il sostituto procuratore generale della Cassazione Luigi Giordano, aveva sottolineato che «l’acquisizione delle chat per mezzo di ordine europeo di indagine, ad avviso di questo Ufficio, non ha determinato alcuna violazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, né, più in generale, del diritto alla riservatezza ed alla vita privata dei cittadini, né, ancora, della direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

giova rilevare che, come è stato rilevato in una delle decisioni della Corte di Cassazione che si è occupata delle questioni, anche altre Autorità giudiziarie dell’Unione Europea hanno esaminato li tema relativo alle modalità di acquisizione e ai limiti di utilizzabilità delle comunicazioni ottenute ‘violando’ le piattaforme di comunicazioni criptate (come Encrochat e Sky-Ecc), successivamente trasferite in altri Stati membri mediante ordine europeo di indagine. Le soluzioni accolte sono tutte favorevoli all’utilizzo processuale delle prove acquisite secondo le modalità illustrate;

risulterebbe davvero singolare che, mentre i più alti consessi giurisdizionali del Paesi dell’Unione riconoscono la piena legittimità dello strumento di collaborazione investigativo, si prospettasse un’inspiegabile enclave di eccezione da parte dello Stato italiano, in nulla giustificata. L’effetto, in punto di affidabilità del principio di collaborazione giudiziaria tra gli Stati, risulterebbe disastroso ed assai marginalizzante, in futuro, per il nostro Paese – si legge nella memoria- soprattutto, se privo di qualsivoglia effettiva giustificazione e, dunque, incomprensibile a livello unionale». direttore@altrepagine.it

Di FABIO BUONOFIGLIO

Classe 1974. Spirito libero, animo inquieto e ribelle. Giornalista. Negli ultimi 25 anni collaboratore e redattore di diverse testate quotidiane e periodiche regionali nel Lazio e nella sua Calabria. Nel 2011 fonda AltrePagine, la propria creatura giornalistica che da allora dirige con grande passione.

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