CORIGLIANO-ROSSANO – 1) Il 26.06.2013, alle ore 07:00 “circa” la G.d.F. notificava a Vena Fabio l’ordinanza cautelare dell’obbligo di firma;

2) ciò avveniva poiché il Vena risultava essere indagato, insieme ad altre 18 persone, nell’ambito del Proc. Pen. N° 900/2020 R.G.N.R. – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano – Operazione denominata “Cocktail”. Grande strepito di giornali, televisioni e web;

3) il 09.07.2013 lo stesso G.I.P. che aveva adottato, per il Vena ed altri indagati, le misure cautelari (Dott.ssa Benigno), dopo un lungo, particolareggiato e documentato interrogatorio di garanzia, tenutosi in data 03.07.2013, revocava la misura in atti, liberando completamente Vena Fabio;

4) il Vena informava immediatamente il proprio datore di lavoro dell’accaduto che lo licenziava con missiva del 27.11.2013:

5) il 07.01.2015, prima udienza preliminare innanzi la G.U.P. Dott.ssa A. Grimaldi;

6) ci volevano ben oltre 3 anni, esattamente in data 31.01.2018, per aversi il rinvio a giudizio di tutti e 17 i soggetti indagati nell’operazione “Cocktail”;

7) il dibattimento ebbe ad iniziare in data 24.04.2018, dipanandosi per oltre 5 anni, per circa 30 udienze molte delle quali dedicate all’audizione dei testi dell’accusa e delle difese degli imputati, arrivando, infine alla sentenza del 11.07.2023, resa dal I Collegio della Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Castrovillari composto dal Presidente, Giuseppa Ferrucci e dai Giudici a latere, Luca Fragolino e Gabriele Antonaci, con P.M. in udienza in persona del Dott. Antonino Iannotta;

8) il Vena è stato assolto con la formula “per non aver commesso il fatto” dovendo egli rispondere dell’accusa p. e p. dagli artt. 648 bis e ter c.p. (Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza) avendo egli, secondo l’accusa ed in particolare secondo il Sostituto Procuratore dell’epoca, Dott. Vincenzo Quaranta, permesso il riciclaggio ed il conseguente reimpiego di talune somme di denaro portate da alcuni assegni circolari proventi di truffe ed altro, rendendo possibile l’operazione attraverso il versamento di suddetti assegni sui conti correnti di società riconducibili a Ungaro Francesco e da parte di persone non titolate;

9) il Vena, tra i 17 imputati, risulta essere l’unico ad ottenere l’assoluzione con formula piena;

10) in generale ed in riferimento a talune notizie già pubblicate (leggi QUI) in modo non corretto:

tutti gli imputati sono stati assolti dal reato di associazione per delinquere, Ungaro compreso. L’accusa iniziale circa l’esistenza di un sodalizio dedito alle false fatturazioni, alle frodi fiscali e quant’altro, è quindi caduta.

Tutti i reati fiscali sono stati dichiarati prescritti. L’unica condanna è stata comminata in danno di Ungaro Francesco (anni 4 reclusione + euro 9000,00 di multa) ma non per reati collegati alla fiscalità ma per riciclaggio e impiego di denaro o beni di illecita provenienza.

I fatti risalgono all’agosto-dicembre 2008.

E’ pur vero che il licenziamento del Vena operato da UniCredit nel novembre 2013 è stato ritenuto valido anche dalla Suprema Corte, tuttavia, alla luce della sentenza resa in queste ore dal Primo Collegio Penale del Tribunale di Castrovillari e che ha visto il Vena assolto con formula piena da qualsivoglia accusa, si potrebbero riaprire nuovi e più favorevoli scenari lavorativi in suo favore.

Avvocato Libero Bellintani, difensore del dottor Fabio Vena


Nota del Direttore

Egregio e stimatissimo avvocato Bellintani, 

crediamo che più d’un ventennio di lavoro in cronaca giudiziaria ci abbia insegnato i “fondamentali” della nostra professione, e la nostra cronaca di ieri è estremamente corretta.

Lei c’insegna, infatti, che 16 assoluzioni su 17 in un processo per associazione a delinquere significa proprio che l’associazione a delinquere non c’è, necessitando, perché essa ci sia, d’almeno 3 persone che delinquano assieme.

Con viva cordialità,

il Direttore di AltrePagine

Fabio Buonofiglio direttore@altrepagine.it 

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